Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Prorogata automaticamente la validità dei permessi di soggiorno (e non solo) fino al 31 gennaio 2021

Legge n. 159 del 27 novembre 2020 (conversione D.l. 125 del 7 ottobre 2020)

La legge n. 159 del 27 novembre 2020 ha convertito il decreto legge 125 del 7 ottobre 2020 (Decreto Conte) ed è stata prorogata automaticamente la validità dei permessi di soggiorno fino al 31 gennaio 2021 (e comunque fino al termine dello stato di emergenza)-

Sono prorogati fino al medesimo termine anche:
a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) i documenti di viaggio di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29 bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;

f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.

Le disposizioni si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione.

Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20G00182/sg