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Protezione internazionale – E’ sul luogo di ultima residenza che il giudicante deve concentrare le proprie indagini

Tribunale di Venezia, ordinanza del 14 giugno 2018

Il Giudice di Venezia riconosce la protezione sussidiaria ad un richiedente asilo proveniente dalla Nigeria.

Il ricorrente originario dell’Edo State aveva trasferito il proprio centro di interessi nella città di Kaduna da cui era poi fuggito. Il Giudice concede la protezione internazionale al RA conformandosi ad un principio assodato sia in dottrina che in giurisprudenza secondo il quale nell’individuare il luogo dal quale scappa il richiedente bisognerà avere riguardo al luogo di ultima residenza e non al luogo di nascita. Infatti se è dimostrato che il richiedente prima di scappare dal proprio paese aveva fissato il proprio centro di interessi in luogo diverso da quello di nascita, è su quest’ultimo che dovranno concentrarsi le ricerche di chi è chiamato a giudicare il diritto del RA alla protezione internazionale.

Il giudice alla luce delle COI rinvenute nei rapporti di Amnesty International e Human Rights Watch ha ritenuto che il RA in caso di rimpatrio nel proprio paese di provenienza (la Nigeria e nello specifico nello Stato di Kaduna) potrebbe “subire un danno grave a causa dell’attuale situazione che imperversa in tale Stato e che si caratterizza per violenza generalizzata e massicce violazioni dei diritti umani, continui ed indiscriminati attentati terroristici”.

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Tribunale di Venezia, ordinanza del 14 giugno 2018