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Protezione internazionale – Il Giudice deve verificare se, in presenza di minacce ad opera di criminalità, lo Stato di origine sia o meno in grado di offrire adeguata protezione

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2394 del 3 febbraio 2021

La Cassazione annulla con rinvio una sentenza della Corte d’Appello di Venezia di rigetto della domanda di protezione di un cittadino bangladese vittima di una gang di usurai.

La Corte accoglie il rilievo difensivo che il timore di trattamenti inumani e degradanti rilevante ex art. 14 lett b) del D. Lgs. 251/07 non necessariamente deve provenire da autorità statuali ben potendo originare, come nel caso di specie ed ai sensi dell’art. 5 lett c) del D. Lgs. 251/07, da un’organizzazione criminale dedita all’usura.

Afferma inoltre la Corte che è onere del giudice verificare in concreto se, in presenza di minaccia di danno grave ad opera di soggetti non statuali, lo stato di origine sia o meno in grado di offrire adeguata protezione.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 2394 del 3 febbraio 2021
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