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Protezione internazionale e revoca del patrocinio a spese dello Stato: due ordinanze che annullano il rigetto

Tribunale di Trieste, ordinanze del 25 maggio 2018

Due ordinanze del Tribunale di Trieste in tema di opposizione al rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

In entrambi i casi il Giudice, a seguito della pronuncia di merito che negava il diritto alla protezione internazionale e statuale, provvedeva anche sulla domanda ex art. 126 DPR 115/02 negando il beneficio del patrocinio a spese dello Stato facendo conseguire il rigetto alla decisione nel merito.

Proposta l’opposizione ex art. 170 DPR 115/02 il Tribunale di Trieste, prendendo atto della decisione della Corte di Cassazione 3028/18, riconosceva in entrambi i casi la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia convenuto, non avendo l’Agenzia delle Entrate nel corso del giudizio di merito contestato la violazione dei limiti reddituali cosa che l’avrebbe resa altrettanto legittimata a resistere alla domanda volta ad ottenere il beneficio negato, ha riconosciuto l’erroneità della statuizione che negava il diritti al patrocinio erariale definendo i limiti di sindacato ex art. 126 DPR 115/02 che deve fondarsi su una valutazione ex ante dell’idoneità della domanda di merito e non già può essere una mera conseguenza automatica del giudizio nel merito.

Lascia un po’ perplessi la non ammissione nel giudizio del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello stato nel giudizio di opposizione al provvedimento di rigetto del medesimo sulla constatazione formale del dato normativo che ammette la possibilità di agire personalmente ex art. 170 DPR 115/02 e art. 15 Dlgs 150/11 rendendo non necessaria l’assistenza tecnica.

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1 – Tribunale di Trieste, ordinanza del 25 maggio 2018
2 – Tribunale di Trieste, ordinanza del 25 maggio 2018