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Protezione internazionale e revoca del patrocinio a spese dello Stato: un provvedimento di accoglimento dell’opposizione avverso la revoca

Tribunale di Trieste, ordinanza del 23 maggio 2017

Adito per l’opposizione avverso la revoca del patrocinio a spese dello Stato ex art. 136 DPR 115/02, il Tribunale di Trieste da un lato accoglie la richiesta ritenendo che:
In particolare, nella specifica materia della protezione internazionale, ai fini della configurazione della colpa grave potrà venire in rilievo l’evidente estraneità delle ragioni poste alla base della domanda a fattispecie astrattamente riconducibili all’ambito delle misure dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria. Poste tali premesse, non sembra possa ritenersi che il ricorrente abbia agito con colpa grave, pur essendosi il giudizio di prime cure concluso con l’accertamento negativo dei presupposti per l’accoglimento della domanda: si osserva, infatti, che il giudizio in materia di protezione internazionale deve riguardare l’effettiva sussistenza e prova degli elementi dedotti dal richiedente protezione, da condursi sulla base non solo degli elementi di prova eventualmente offerti dal ricorrente, ma anche del vaglio della credibilità, alla luce dei parametri elencati dall’art. 3, comma 5, D.Lgs. 251/2007, dei fatti allegati dal medesimo, e tenuto conto del potere del giudice di “procedere anche d’ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia” (art. 19, comma 8, D.Lgs. 150/2011) e dell’obbligo della Commissione territoriale di esaminare la domanda “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”(art. 8, comma 3 D.Lgs. 25/2008)“;

dall’altro “Quanto alle spese di lite del presente procedimento di opposizione, si ritiene che esse possano essere compensate, in considerazione della mancata resistenza da parte dei convenuti e dell’assenza di significativi precedenti giurisprudenziali nella specifica materia. In ogni caso, poiché l’art. 15, co. 3, D. Lgs. 150/2011, dispone che nelle controversie previste dall’art. 170 DPR 115/2002 le parti possono stare in giudizio personalmente (e perciò non è necessaria la difesa tecnica), va disposta la revoca del (secondo) provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Trieste in data 28/11/2016, per insussistenza dei presupposti per l’ammissione“.

D’interesse è la prima parte della decisione stante l’automatismo invalso in molte pronunce di revocare il beneficio del patrocinio a spese dello stato al rigetto della domanda di protezione internazionale.

Decisamente deludente è la revoca del beneficio ottenuto dal COA per l’azione in parola poiché “non è necessaria la difesa tecnica” in tali tipi di procedimenti.

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Tribunale di Trieste, ordinanza del 23 maggio 2017