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Protezione internazionale e ricorso dell’avvocatura di Stato: Corte di Appello conferma lo status di rifugiato a cittadino pakistano

Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 2300 del 9 ottobre 2017

Un’importante sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato, respingendo l’appello dell’avvocatura dello Stato, lo status di rifugiato a un cittadino pakistano, principalmente, per i seguenti motivi:

L’appello è infondato e va respinto, nei termini che seguono.
Il documento n. 4 prodotto dall’appellato, ed oggetto della traduzione esperita nel presente secondo grado di giudizio, si risolve in una condanna a morte dell’interessato da parte del movimento talebano pachistano, fondata sull’assunto che egli avrebbe denunciato all’esercito il luogo dove si trovavano i componenti di tale movimento, con conseguenti perdite di uomini e mezzi.
La attendibilità del documento prodotto dall’interessato ed oggetto di traduzione in corso di causa – e di conseguenza la sua satisfattività probatoria ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 251/2007 – conosce riscontro sistematico nel rilievo:
– che egli risulta dai propri documenti di identità, essere originario del territorio di Kurram, con capoluogo Parachinar;
– che tale territorio è situato al confine con l’Afghanistan;
– che secondo il sito della agenzia di stampa Aljazeera nella città di Parachinar vi sono stati circa 200 morti o feriti in seguito ad attentati di matrice talebana, nel solo primo semestre 2017;
– che secondo il sito del Ministero degli esteri italiano, la regione del Kurram è da considerarsi ad “elevatissimo rischio terroristico
“.

Inoltre ha infine sanzionato l’Appellante ex art. 13 quater, DPR 115/2002 dove la disposizione statuisce che:

Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso“.

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Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 2300 del 9 ottobre 2017