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Protezione speciale – Il rimpatrio in Nigeria costituirebbe una significativa ed effettiva violazione al rispetto della vita privata e familiare

Tribunale di Bologna, decreto del 22 marzo 2021

Il Tribunale di Bologna ha accolto parzialmente il ricorso presentato da richiedente protezione internazionale, avverso il provvedimento di inammissibilità adottato dalla Commissione Territoriale a seguito di istanza di protezione reiterata.
Successivamente all’esito negativo della Corte di Cassazione in ordine alla prima domanda, il cittadino nigeriano si era infatti sposato con una connazionale titolare di protezione sussidiaria, accolta in SIPROIMI, e la coppia attende ora un figlio.
Il Tribunale, pur rigettando la domanda di protezione internazionale, ha ritenuto sussistenti gli elementi per il riconoscimento della protezione speciale, ritenendo che un rimpatrio in Nigeria avrebbe costituito per il richiedente (che sta svolgendo regolare attività lavorativa in Italia) una significativa ed effettiva violazione al rispetto della vita privata e familiare, secondo quanto previsto dal D.L. 130/2020 e dall’art. 8 della CEDU.

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Tribunale di Bologna, decreto del 22 marzo 2021