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Protezione speciale – L’allontanamento si qualificherebbe come violazione del rispetto della vita privata del richiedente

Ordinanza del Tribunale di Firenze

Il Tribunale di Firenze – Sezione Protezione Internazionale, dichiara il diritto del cittadino pakistano al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall’art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente.

Con tale ordinanza, il Tribunale mette in rilievo le modifiche apportate dal D.L. 130/2020 e, in particolare, evidenzia quanto segue:
La nuova normativa reinserisce quindi nell’art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria; com’è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell’art. 5 comma 6, e ha sostituito i riferimento alla protezione umanitaria con un’enumerazione volta a tipizzare ed al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 non ha ripristinato direttamente il permesso per motivi umanitari e ha mantenuto la dicitura “protezione speciale” ampliando i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, dando espresso rilievo ad elementi – quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato – comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria; in particolare, nell’art. 19 T.U.I.:
a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all’ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all’art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^ 23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01);
b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l’espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche; infine va dato atto che l’art. 15 del DL 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (22.10.2020)
“.

Nel caso di specie il richiedente giunto in Italia 6 anni fa da minorenne “attesta un apprezzabile grado di inserimento sul territorio nazionale e concrete prospettive di un futuro di vita indipendente“, il quale fa sostenere al Giudice che “l’allontanamento dal territorio nazionale si qualificherebbe come violazione del rispetto della vita privata del ricorrente“.

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Ordinanza del Tribunale di Firenze