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Protezione speciale al cittadino albanese considerato l’effettivo radicamento in Italia

Tribunale di Lecce, decreto del 23 giugno 2021

Photo credit: Angelo Aprile

Il Tribunale civile di Lecce ha concesso la protezione speciale ad un cittadino albanese. Importante ai fini della decisione la storia del ricorrente che faceva ingresso in Italia il 24.08.2006 per ricongiungersi con il proprio nucleo familiare costituito da padre, possessore di carta di soggiorno e già in Italia dal 1993, madre e fratello maggiore, tutti, al tempo, residenti in Puglia.

In data 26.05.2011 il richiedente, all’età di 22 anni, subiva un gravissimo incidente: mentre andava in bici veniva investito da un auto pirata che lo abbandonava su un fossato; dopo diverse ore veniva ritrovato da un passante e veniva ricoverato in codice rosso presso la Clinica ortopedica a Firenze con diversi gravi traumi e fratture e subiva un trattamento chirurgico in regime di urgenza e diversi interventi. Lo stato grave di salute persisteva tanto che fino all’anno 2017 era costretto a rivolgersi al pronto soccorso dell’Ospedale di Bari.
In data 01.12.2017, il richiedente presentava presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi, regolare istanza di permesso di soggiorno ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 286/98, poiché i medici avevano rilevato che aveva postumi gravi consistenti nell’assenza della sensibilità del piede sinistro e lo stesso necessita di ulteriori cure che in caso non dovessero essere somministrate porterebbero alla paralisi del piede.
Il richiedente in data 18.05.2018 formalizzava l’istanza di riconoscimento della protezione internazionale. Nella seduta del 01.04.2019, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Lecce, procedeva all’audizione individuale dell’odierno ricorrente. In esito a tale audizione, la Commissione di Lecce decideva di non riconoscere nessuna forma di protezione al richiedente a causa dell’entrata in vigore, nel frattempo del c.d. Decreto Salvini che aveva abrogato la protezione umanitaria e non poteva prendere in esame la domanda per protezione umanitaria.

Veniva impugnato il provvedimento di diniego rilevando che la domanda di protezione internazionale era stata avanzata in data 18.05.2018, ben prima dell’entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.
La Commissione, evidentemente, in applicazione del nuovo D.L. riteneva di non dover esprimere alcuna valutazione sul riconoscimento o meno di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il D.L. 113/2018 all’art. 1 lett. g) dispone che all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d), è inserita la seguente: “d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.”.
Contrariamente alla decisione assunta dalla Commissione, la normativa da applicare al ricorrente doveva essere quella precedente alle modifiche introdotte dal D.L. 113/2018, così come ha statuito la Suprema Corte di Cassazione, Sez. I, 19 febbraio 2019, n. 4890, che ha escluso che il d.l. 113/2018 possa applicarsi ai procedimenti amministrativi già iniziati davanti alle commissioni Territoriali o ai giudizi in corso avverso i provvedimenti di accertamento o diniego del diritto, escludendo, in particolare, che il comma 9 dell’art. 1 del citato D.L. citato possa interpretarsi nel senso di precludere l’accertamento del diritto alla protezione umanitaria se la Commissione Territoriale non l’avesse già riconosciuto alla data della entrata in vigore del decreto, in adesione peraltro alla prevalente giurisprudenza di merito e alle conclusioni espresse dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
Se la Commissione avesse esaminato la domanda di protezione internazionale del ricorrente alla luce della normativa previgente al D.L. 113/2018 avrebbe certamente vagliato positivamente la condizione del ricorrente inviando gli atti alla Questura per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di cure mediche ovvero ad altro titolo.

Il Tribunale Civile di Lecce all’esito dell’istruttoria con la sentenza in commento, che è senza ombra dubbio un vero e proprio trattato, ripercorre il ricorso ed analizza tutta la storia politica, economica, sociale, giudiziaria, sanitaria dell’Albania riconoscendo al ricorrente il diritto alla protezione speciale.

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Tribunale di Lecce, decreto del 23 giugno 2021

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