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Protezione speciale al cittadino gambiano: il rimpatrio comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, senza che ricorrano ragioni di ordine e sicurezza pubblica

Tribunale di Trento, ordinanza del 14 gennaio 2021

Il Tribunale di Trento, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale ecc., riconosce il diritto del cittadino gambiano al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 15, primo comma, e art. 1, primo comma, lettera e), del decreto legge 21.10.2020, n. 130 convertito in legge.
Il cittadino era entrato in Italia da minorenne e in prima istanza aveva ottenuto un permesso di soggiorno umanitario scaduto nel 2017, poi non rinnovato dalla Questura di Trento su indicazione della Commissione territoriale di Trapani.
I Giudici nel valutare l’odierna situazione del ricorrente si sono basati sulla nuova normativa, in particolare:

– ricordato, quanto al cit. art. 32, terzo comma, del decreto legislativo n. 25 del 2008, che esso prevede che “3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura “protezione speciale”, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga”.
Nelle more, il cit. art. 19 è stato modificato, con efficacia retroattiva, dal decreto legge 21.10.2020, n. 130, nel senso che: “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.

1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale
”.

Da questi presupposti, hanno considerato sia l’epoca in cui il ricorrente è giunto nel nostro Paese, sia l’integrazione sociale qui raggiunta, sottolineando come “è chiaro che l’allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, senza che ricorrano ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, sicché va disposto che il questore rilasci al ricorrente il permesso di soggiorno per protezione speciale (…)”.

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Tribunale di Trento, ordinanza del 14 gennaio 2021