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Protezione speciale al richiedente in virtù del pericolo rappresentato dal Covid in Nigeria

Tribunale di Campobasso, decreto del 19 gennaio 2021

Nigeria: in riforma del provvedimento di inammissibilità della domanda reiterata di asilo, emesso dalla Commissione Territoriale di Salerno, il Tribunale riconosce la protezione speciale in virtù del pericolo rappresentato dal Covid in Nigeria e del contesto precario e comunque deteriore rispetto agli standard sanitari italiani.

Accogliendo le argomentazioni difensive di parte ricorrente, il Tribunale, preliminarmente, si è soffermato sulla recente modifica introdotta dal D.L. 130/2020, specificando come lo stesso abbia comportato la reintroduzione, a seguito della passata abrogazione della Protezione Umanitaria – adottata dalla modificata Legge nr. 132/2018 -, di una forma di protezione ulteriore a garanzia del diritto d’asilo costituzionalmente protetto.

La nuova previsione, all’art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2 del D. L.vo 286/98, introduce la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione Speciale, come ricordato nel provvedimento, A chiarire le incertezze di diritto intertemporale sull’applicabilità modifiche, ricorrono le Disposizioni transitorie di cui all’art. 15 del D.L. 130/2020, ove il legislatore ha stabilito che “si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore, e alle sezioni specializzate dei tribunali..”.

Nel caso di specie, ritiene il Collegio giudicante, sussistono gli elementi per il riconoscimento della nuova forma di Protezione proprio in quanto, “nel valutare la possibilità di rimpatrio del ricorrente, non si può non tener conto del concreto pericolo rappresentato dal Covid in Nigeria. La situazione sanitaria del Paese, nonché la rapida diffusione del virus e la effettiva capacità di risposta del sistema sanitario nigeriano, esporrebbero il ricorrente ad un serio e concreto pericolo di danno grave ed irreparabile in caso di rimpatrio. Dalla consultazione dei più aggiornati report sanitari emerge, da un lato, la repentina crescita del livello di diffusione e del numero di decessi dovuti all’emergenza sanitaria (…) dall’altro, l’incapacità del sistema sanitario locale di far fronte all’emergenza, non essendo in grado di farlo già in condizioni ordinarie. Inoltre, di non poco conto è la questione relativa all’accesso alle cure mediche in Nigeria, la maggior parte dei cittadini nigeriani non può permettersi l’assistenza sanitaria che, di fatto, viene erogata solo a pagamento, con costi di servizio molto elevati…”.

Alla luce di queste considerazioni, ritiene il Collegio che il rimpatrio esporrebbe il ricorrente ad un pregiudizio ulteriore e grave, derivante dall’elevato rischio di diffusione dell’epidemia da Covid 19 “nell’ambito di un contesto precario e comunque deteriore rispetto agli standard sanitari italiani”, che potrebbero assicurare un efficace contenimento del contagio e accesso alle cure.

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Tribunale di Campobasso, decreto del 19 gennaio 2021