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Protezione speciale alla richiedente peruviana. L’allontanamento dall’Italia potrebbe dar luogo ad una violazione del diritto alla vita privata e familiare

Tribunale di Roma, decreto del 20 aprile 2021

Il Tribunale di Roma ha accolto il Ricorso ex art 35 bis D.LGS 25/2008 di una cittadina peruviana, vittima di violenza sessuale nel proprio Paese di origine, riconoscendo il diritto della richiedente al riconoscimento della protezione speciale.

Il Tribunale pone, in particolare, l’accento sul vissuto traumatico familiare e personale dalla quale la cittadina straniera è fuggita e sulla effettiva e positiva riuscita del tentativo della richiedente di ricostruire in Italia la propria identità, gravemente minata dall’episodio di violenza subito.

Nella pronuncia in commento, inoltre, appare rilevante la dettagliata precisazione del Tribunale Civile di Roma su cosa debba intendersi per “vita privata”, ai sensi del DL 21 ottobre 2020, n. 130 , convertito il LEGGE 18 dicembre 2020, n. 173 che ha introdotto tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale il caso in cui l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dar luogo ad una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, riportando la giurisprudenza della Corte EDU che ha dato indicazioni sul senso e la portata del concetto di “vita privata” ai fini dell’applicazione dell’art. 8 CEDU.

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Tribunale di Roma, decreto del 20 aprile 2021

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