Si ringrazia l’Avv. Carlo Tramonte per la segnalazione.
Il ricorrente, infatti, nel proprio Paese entrava a far parte di un gruppo "Cult" denominato "Eiye" (con la falsa promessa di un aiuto per rientrare in possesso della propria abitazione) e, successivamente, decideva di abbandonare tale gruppo senza il consenso degli appartenenti.
Il Giudice, quindi, nell’accogliere il ricorso, riportava che anche la Direzione Nazionale Antimafia Italiana ha più volte evidenziato la pericolosità di tali gruppi criminali, anche per la particolare propensione alla violenza dei propri membri.
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Vedi le sentenze:
* Status di rifugiato
* Protezione sussidiaria
* Permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, co. 6, D.lgs. N. 286/98)