Il ricorrente, infatti, nel proprio Paese entrava a far parte di un gruppo “Cult” denominato “Eiye” (con la falsa promessa di un aiuto per rientrare in possesso della propria abitazione) e, successivamente, decideva di abbandonare tale gruppo senza il consenso degli appartenenti.
Il Giudice, quindi, nell’accogliere il ricorso, riportava che anche la Direzione Nazionale Antimafia Italiana ha più volte evidenziato la pericolosità di tali gruppi criminali, anche per la particolare propensione alla violenza dei propri membri.
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Tribunale di Palermo, ordinanza del 26 febbraio 2018