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Protezione sussidiaria alla richiedente vittima di tratta: l’importanza di un corretta valutazione degli indicatori

Tribunale di Genova, decreto dell'11 marzo 2019

Il Tribunale di Genova riconosce la protezione sussidiaria ad una donna nigeriana poiché “vi sono fortissimi indicatori che portano a ritenere che la ricorrente – benché la stessa non lo dichiari esplicitamente – sia vittima di tratta“.

Nel decreto viene specificato: “Non si è riusciti, allo stato, a stabilire se le violenze ed i traumi derivano dalle percosse subite da parte dei familiari del marito, da un percorso di tratta e di sfruttamento, o da entrambi (vicende che potrebbero essere tra loro collegate). Nell’uno come nell’altro caso, vi è un verosimile e concreto rischio che un rientro in patria possa integrare il pericolo di nuove gravi violenze, nell’impotenza, al momento, di ricorrere ad una protezione statale.

E l’incertezza sulla genesi delle violenze subite e sull’agente del danno in caso di rientro, quando come nel caso di specie è da attribuire a meccanismi di difesa, nel senso già indicato, difficilmente evitabili, non può far venir meno il diritto di protezione. Vi sono quindi, quanto meno, gli elementi costituivi del diritto alla protezione sussidiaria, ai sensi della lett. b) dell’ art. 14 d.lgs. 251/2007“.

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Tribunale di Genova, decreto del 11 marzo 2019