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Protezione umanitaria – In Nigeria, le donne rimpatriate subiscono una forte stigmatizzazione sociale e possono subire stupri, violenze e rapine perché considerate ex-prostitute

Tribunale di Genova, decreto dell'11 giugno 2020

Il tribunale di Genova riconosce la protezione umanitaria ad una cittadina nigeriana con queste motivazioni:
D’altra parte, la gravità della vicenda personale che ha determinato la ricorrente alla partenza in giovane età e la situazione del Paese di origine seriamente e complessivamente insicuro, permette di ritenere sussistenti i presupposti per una protezione umanitaria.
Invero deve essere evidenziato che, a prescindere dalla credibilità del racconto, le donne provenienti dal sud della Nigeria, nelle condizioni economiche e di età della ricorrente, nel caso di rimpatrio, sono vittime di una grave stigmatizzazione a livello sociale (ritenendosi, in ogni caso, che le stesse nel corso del viaggio e/o in Europa abbiano esercitato la prostituzione), possono essere rifiutate dalle famiglie di origine o costrette da queste a farsi sfruttare, sono spesso vittime di rapine a mano armata, stupri e/o violenze, ritenendosi che siano in possesso di denaro guadagnato con il loro lavoro o ricevuto come indennità al momento del rimpatrio (cfr. EASO, Informazioni sui paesi di origine – Nigeria. La tratta di donne a fini sessuali, Ottobre 2015; su: https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf ; v. in particolare il il § 4.2 Atteggiamento dei parenti e delle comunità nei confronti delle donne rimpatriate e il § 4.2.3 Donne rimpatriate «che non hanno fatto fortuna).
Va poi valorizzata la circostanza che la ricorrente è in Italia ormai da circa 5 anni, sembra altresì impegnata per ricostruire la sua vita avendo conseguito la terza media ed essendosi trasferita a vivere presso il compagno da quasi subito dopo il suo arrivo, come da dichiarazioni di ospitalità allegata, dimostrando un percorso, per quanto marginale, di integrazione sociale, che comprova una discreta capacità di apprendimento ed adattamento. Come detto, va evidenziato che non risultano precedenti penali, né carichi pendenti presso la Procura, né precedenti di polizia (nulla avendo ritenuto di dover segnalare la Questura).
In relazione poi ai fattori oggettivi di vulnerabilità, assume rilevanza la situazione di violazione dei diritti in Nigeria e di particolare insicurezza della regione, prevalentemente dominata dal conflitto del Delta del Niger produttori di petrolio, dove la popolazione locale non beneficia del reddito dell’industria petrolifera, assumendo altresì rilevanza la situazione di gravissima insicurezza e di grave carenza nel sistema di polizia
“.

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Tribunale di Genova, decreto dell’11 giugno 2020