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Protezione umanitaria – La condizione di genitore singolo con figlio minore giustifica il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, co. 6, D.Lgs. 286/1998 ora denominato ‘casi speciali’

Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 1582 dell'8 giugno 2020

La sentenza della Corte di Appello di Bologna rappresenta un caso non frequente di accoglimento parziale da parte della seconda sezione civile.
Il Collegio felsineo rilevava che la condizione della giovane donna nigeriana – genitore singolo di figlia minore – come cristallizzata dal legislatore nell’elenco delle persone vulnerabili previsto dalla lettera h bis) del D.Lgs 25/2008, fosse causa unica giustificatrice della concessione all’Interessata di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Se pur trattasi di una decisione che prescinde dal vissuto dell’appellante, è d’interesse ripercorrere quest’ultima nei suoi tratti essenziali.
Nata ad Agbor, capitale del delta State, la richiedente protezione doveva fuggire a soli 24 anni dalla Nigeria perché veniva perseguitata dai membri del culto Eye, i quali incolpavano lei e il fratello – quest’ultimo appartenente al gruppo rivale dei Black Axe – della morte di un loro compagno.
Giunta in Libia nell’agosto 2015 veniva comprata e costretta a prostituirsi. Dopo un mese di continui abusi, la donna aveva il denaro necessario per pagare un trafficante ed attraversare il canale di Sicilia.

Resa edotta delle persecuzioni subite e del difficile percorso migratorio a cui era stata sottoposta la richiedente, la Commissione territoriale di Ancona (ora innanzi CT) rigettava la richiesta di protezione internazionale, non ravvisando i presupposti necessari al suo riconoscimento, nemmeno nella graduata ipotesi della protezione umanitaria.

Il Tribunale confermava la decisione assunta dalla CT giudicando il racconto come implausibile e contraddittorio con specifico riguardo al timore di persecuzione e rischio di grave danno, non rinvenibili, a parere del Magistrato onorario, nel caso in esame. Negava altresì la tutela gradata prevista dall’art. 5, co.6, D.Lgs 286/1998 non ravvisandosi nella zona di provenienza della ricorrente una situazione meritevole di tutela connessa alla necessità di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali rilevanti in materia dei diritti dell’uomo, nonché ritenute insussistenti ragioni di vulnerabilità soggettiva da connettere ad una condizione di mancato godimento o di sopraffazione dei diritti della richiedente.

La Corte di appello parimenti, dopo una disamina del quadro normativo in tema di protezione internazionale, si determinava per un giudizio di inattendibilità della Istante. Segnatamente statuiva: “Come è stato condivisibilmente rilevato dal Tribunale le dichiarazioni rese dalla richiedente risultano eccessivamente vaghe e confuse in ordine agli eventi riferiti e poco plausibile risulta il resoconto complessivo”. Di talché negava entrambe le misure di protezione internazionale.
Per converso, meritavano “accoglimento le censure sollevate avverso il rigetto della domanda di protezione umanitaria” in virtù delle allegazioni di parte e dell’espressa previsione secondo la quale la condizione di genitore singolo con figlio minore è normativamente tipizzata.

Durante la permanenza in Italia la giovane donna dava alla luce una figlia il 17 gennaio 2019. La Corte veniva erudita della circostanza in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. allorquando era possibile produrre il permesso di soggiorno della minore nonché le buste paga e i contratti di lavoro della richiedente.

Pertanto, “Alla luce dell’espressa previsione di legge, considerata l’età del bambino, di appena un anno, ed altresì il fatto che la richiedente risulta svolgere nel nostro territorio attività lavorativa” il Collegio, in riforma dell’impugnata ordinanza, giudicava sussistenti le ragioni per addivenire alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari considerate “le esigenze di tutela connesse alla particolare condizione della richiedente”.

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Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 1582 del 08 giugno 2020