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Protezione umanitaria a cittadino nigeriano: nel suo Paese non sono garantite condizioni di vita accettabili e rispettati i diritti fondamentali

Tribunale di Perugia, ordinanza del 16 agosto 2016

Francesco Zizola: Un anno di lavoro di MSF http://www.lifegate.it/persone/news/medici-senza-frontiere-fotografie

Il Tribunale di Perugia riconosce la protezione umanitaria a cittadino nigeriano, proveniente dall’Edo State.
Riportiamo di seguito la parte rilevante della motivazione.

“La situazione del ricorrente merita, invece, di essere specificamente considerata per quanto concerne il riconoscimento della protezione umanitaria, risultando nel caso di specie seri motivi di carattere umanitario afferenti alla vulnerabilità personale e sociale del ricorrente. La effettuazione di un viaggio così lungo, incerto e rischioso per la propria vita, apparirebbe contraddittorio se nel Paese di origine il ricorrente potesse vedersi garantite condizioni di vita accettabili e consone all’esercizio dei diritti fondamentali dell’individuo. Il rimpatrio porrebbe, pertanto, il ricorrente in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale e per tali ragioni essendovi una probabile compromissione anche alle sole scelte di vita quotidiana, considerata la situazione dei diritti civili attualmente esistente in Nigeria, nella cui parte del sud dal quale proviene il ricorrente si registra, inoltre, una generale situazione di instabilità per effetto di azioni poste in essere soprattutto da bande criminali, possono ritenersi sussistenti le ragioni di carattere umanitario di cui all’art. 5, 6° comma del D.Lgs 286/1998 per la concessione della protezione umanitaria.”

Deve, infine, evidenziarsi come il ricorrente si stia positivamente impegnando nell’ambito del progetto volto all’apprendimento della lingua italiana e ed anche all’acquisizione di competenze lavorative utili (doc.ti 10-11 fascicolo del ricorrente), circostanze queste che consentono di esprimere un giudizio prognostico positivo sulla integrazione ed inserimento sociale in itinere del ricorrente.

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Tribunale di Perugia, ordinanza del 16 agosto 2016