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Protezione umanitaria a cittadino nigeriano per la sua vulnerabilità e le condizioni di estrema povertà

Tribunale di Bologna, ordinanza del 12 aprile 2018

Si ringrazia l’Avv. Lina Taddei per la segnalazione ed il commento.

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Con ordinanza del Tribunale civile di Bologna del 12.04.2018, il Giudice dott.ssa Villecco ha accolto il ricorso presentato da un cittadino nigeriano riconoscendo al medesimo la protezione umanitaria vista la condizione di vulnerabilità/estrema povertà del medesimo e richiamando, come evidenziato dal difensore, le parole della stessa Commissione Territoriale per la quale le dichiarazioni del ricorrente sono "nel complesso coerenti e plausibili, non discordanti con le informazioni generali sul paese di origine e specifiche rispetto alla sua situazione (…). Il richiedente ha lasciato il suo paese dopo aver vissuto per più di dieci anni in una situazione socialmente marginale, unitamente ad un amico che aveva un fratello in Libia ".

Alla luce della Sentenza della Cassazione 4455/2018 - che offre un principio di diritto per offrire un logico e coerente criterio di interpretazione della norma contenuta dell’art. 5 comma 6 D.Lgs. 286798 - nonché dell’ordinanza del Tribunale di Milano 31.03.2016 nr. 64207 - sul tema della vulnerabilità della persona, Il GOT ha riconosciuto al cittadino nigeriano la protezione umanitaria posto che:

"Nel caso in esame, si configura in capo al ricorrente una situazione di vulnerabilità, non per integrazione sociale e lavorativa e neppure perché, in caso di rimpatrio, corre il rischio di essere arrestato, a causa delle false accuse, stante la non veridicità del suo racconto, bensì per il suo vissuto al limite della sopravvivenza per la condizione di estrema povertà, in cui viveva, molto probabilmente anche per essere stato licenziato dal suo posto di lavoro, e per non avere più nessuno della sua famiglia, su cui potere contare. Anche nel provvedimento della Commissione, che ha riconosciuto credibilità al suo racconto, si legge: “Il richiedente ha lasciato il suo Paese dopo avere vissuto per più di dieci anni in una situazione socialmente marginale, unitamente ad un amico che aveva un fratello in Libia”. Egli ha inoltre parlato del suo destino ineluttabile, qualora dovesse rientrare in Nigeria, di dover entrare a far parte di qualche banda criminale per poter sopravvivere. In base al giudizio di comparizione, non si ravvisa la violazione del diritto italiano dell’immigrazione, in quanto, il ricorrente ha descritto la sua condizione di estrema povertà anche per le condizioni sociopolitiche ed economiche della Nigeria del sud, che impediscono i più elementari diritti inviolabili della persona, tra cui il diritto alla salute e alla alimentazione e che il nostro Paese è tenuto a rispettare in ottemperanza agli obblighi costituzionali o internazionali, qualora il rimpatrio del ricorrente lo esporrebbe a una situazione di pericolo per la propria vita. Si richiama sul punto l’ampia disamina contenuta nell’ordinanza del Tribunale di Milano, 31/03/2016, n. 64207. Si ritiene pertanto che sussistano nel caso in esame i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in quanto il ricorrente, qualora dovesse tornare in Nigeria, con ogni probabilità, sarebbe in pericolo per la sua vita".

- Scarica l’ordinanza

PDF - 670 Kb
Tribunale di Bologna, ordinanza del 12 aprile 2018

- Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini della Nigeria

- Contribuisci alla rubrica "Osservatorio Commissioni Territoriali"

- Vedi le sentenze:
* Status di rifugiato
* Protezione sussidiaria
* Permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, co. 6, D.lgs. N. 286/98)

[ 16 aprile 2018 ]
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Diritto di asilo, Permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, co. 6, D.lgs. N. 286/98)
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Nigeria

Documenti

Tribunale di Bologna, ordinanza del 12 aprile 2018 Tribunale di Bologna, ordinanza del 12 aprile 2018
[ PDF - 670 Kb ]

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