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Protezione umanitaria a richiedente pakistano: se fosse costretto a tornare nel suo paese, incontrerebbe le difficoltà di un nuovo radicamento e una condizione di estrema vulnerabilità

Tribunale di Genova, decreto del 5 novembre 2019

Foto di Marco Blasi - manifestazione #indivisibili 10 novembre a Roma.

Il Tribunale di Genova riconosce la protezione umanitaria ad un richiedente asilo del Pakistan.
Secondo il Giudice: “Non va peraltro dimenticato che il ricorrente è lontano dal suo paese da 9 anni. A ciò si aggiunga che sta dimostrando una concreta volontà di integrarsi nel nostro paese. Sta studiando l’italiano (si richiama il doc. n. 13, certificazione) e si sta impegnando nel lavoro, come da documentazione prodotta (cfr. doc. n. 4, contratto di lavoro, già depositato in Commissione, oltre alla dichiarazione dei redditi 2019 e buste paga), sussistendo l’obiettiva speranza di una evoluzione in melius con un permesso per motivi di lavoro.
(…) Anche alla luce della sent. Cass. Civ. 4455/18 e della costante giurisprudenza successiva, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che – valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) – dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio
”.

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Tribunale di Genova, decreto del 5 novembre 2019