Si ringrazia l’Avv. Roberta De Simone per la segnalazione e il commento.
La Corte d’Appello di Trieste con la quale è stata concessa la protezione umanitaria ad un cittadino proveniente dal Pakistan, zona Punjab.
La Corte ha affermato che: “Reputa la Corte che nella fattispecie al quesito possa darsi risposta affermativa, considerato lo stato di occupazione raggiunto – con la stipula di un contratto di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali) ed indeterminato- in Italia, in confronto alla situazione che attenderebbe il richiedente nel paese di provenienza, dove egli non ha lavoro e dove in ogni caso - nonostante il Punjab sia la provincia più industrializzata del Pakistan - la disoccupazione è molto alta - in particolare nelle zone rurali, come risulta dal rapporto EASO agosto 2015, pag. 42 - e le condizioni di lavoro non comparabili a quelle assicurate in Italia, in particolare sotto il profilo della sicurezza. Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, nella revisione per l’anno 2017, ha infatti rilevato che più del 73% dei lavoratori in Pakistan fanno parte dell’economia informale, senza protezione sindacale o sociale.
Può pertanto ritenersi che, anche in applicazione dell’art. 8 della CEDU, che tutela la vita privata, e considerata la natura di diritto umano fondamentale del diritto al lavoro - che la Costituzione Italiana all’art. 1 eleva ad elemento fondante della Repubblica - all’appellante possa essere riconosciuta la protezione umanitaria”.
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Vedi le sentenze:
* Status di rifugiato
* Protezione sussidiaria
* Permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, co. 6, D.lgs. N. 286/98)