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Protezione umanitaria del richiedente asilo: devono essere valutati tutti i fattori di vulnerabilità soggettivi e oggettivi

Tribunale di Lecce, ordinanza del 28 febbraio 2017

Photo credit: Vanna D'Ambrosio

Il Giudice nel riconoscere la protezione umanitaria al richiedente asilo proveniente dalla Casamance, Senegal, chiarisce che debbono essere considerate tutte le circostanze dove sussistono dei fattori di vulnerabilità soggettivi ed oggettivi:
Nel caso di specie sono:
– nella regione della Casamance si è in presenza di una situazione che, benché non ascrivibile alla categoria del conflitto interno ai fini della protezione sussidiaria, rappresenta tuttavia una condizione di vulnerabilità meritevole di opportuna tutela;
– la giovane età del ricorrente al momento dell’espatrio (23 anni), il quale in caso di rientro non avrebbe neppure una famiglia di riferimento;
– il ricorrente ha transitato in Libia, dove è rimasto circa tre mesi (come risulta dal Mod C3 in atti), ed è dovuto fuggire a causa dello scoppio della guerra, rischiando la propria vita in mare per venire in Italia.

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Tribunale di Lecce, ordinanza del 28 febbraio 2017