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Protezione umanitaria dovuta a disagio psichico connesso a dipendenza alcolica

Tribunale di Perugia, ordinanza del 16 gennaio 2017

Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 16 gennaio 2017, ha riconosciuto la protezione umanitaria ad un cittadino gambiano che aveva problemi di alcoldipedenza già nel suo paese. E che per tale ragione veniva spesso arrestato ed imprigionato subendo trattamenti inumani.
In Italia ha iniziato di sua volontà un programma terapeutico concordato con il servizio GOAT dell’ASL e si trovava presso comunità di recupero (la cui relazione è stata prodotta).
E’ stato evidenziato nel ricorso che il Gambia è un paese la cui popolazione professa per il 90% la religione musulmana. La Costituzione del Gambia prevede i tribunali qadi, con giudici esperti nella tradizione giuridica islamica. In base al diritto penale islamico, il consumo di bevande inebrianti (shirb o shurb) costituisce reato punito con la fustigazione.
Quindi, la patologia in cui versava il Ricorrente era motivo di esclusione ed emarginazione; nonché, più gravemente, di arresti con trattamenti inumani e degradanti.
Il Giudice ha osservato che “l’insorgere di gravi disturbi, quale può essere quello di cui alla fattispecie in esame, in soggetti che hanno vissuto esperienze traumatiche (…) induce ad un richiamo al più ampio diritto alla salute che tutela, dunque, gravi situazioni di vulnerabilità giuridicamente rilevanti quanto al riconoscimento della protezione umanitaria, tenuto conto dell’esistenza di specifici obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano”.

Si osserva che la protezione umanitaria, prevista dall’art. 5 comma 6, d.lgs 286/1998 richiamante obblighi costituzionale ed internazionali), è uno strumento da applicare in condizioni di vulnerabilità anche non coincidenti con quelle previste dalla misure maggiori di protezione (Cass. 10686/2012; Cass. 3327/2015; Cass. 22111/2014; Cass. 4139/11; Cass. 6879/11; Cass. 24544/11).
Secondo Cass. 22111/2014, “la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98, è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali gravanti sullo Stato italiano”.
Inoltre, a differenza delle ipotesi di protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs 251/2007, le ipotesi rientranti nella protezione umanitaria non sono tipizzate: non vi è un “numerus clausus” di condizioni. Secondo Cass. 15274/2015 non c’è in alcun modo “un catalogo vincolante” di ipotesi di protezione umanitaria.
La Cassazione ha inoltre precisato, con ordinanza 21903/2015, che “al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, il giudice della protezione internazionale può valutare le medesime circostanze sulla base delle quali ha escluso il riconoscimento delle due misure maggiori, non essendo necessario dedurre fatti o ragioni diverse od alternative, senza che assuma alcun rilievo la possibilità per il richiedente di spostarsi in un’area geografica diversa del paese d’origine”.
La giurisprudenza formatasi circa l’istituto della protezione umanitaria mostra che il suo fondamento va ricercato anche nelle condizioni di particolare vulnerabilità del soggetto, presumibilmente in ragione del proprio vissuto nel Paese di origine e della sua esperienza migratoria.

Nel caso di specie, il Giudice, preso atto della condizione di vulnerabilità legata alla dipendenza da alcol, ha richiamato il diritto alla salute (obbligo costituzionale previsto dall’art. 32 Cost., e vincolante ex art. 5 comma 6 d.lgs 286/1998) ed ha riconosciuto la protezione umanitaria.
Ha inoltre trasmesso gli atti al PM per valutare l’opportunità di nomina di amministratore di sostegno.

Il Giudice, in un obiter dictum, osserva che l’insorgere di gravi disturbi, quale quello di dipendenza alcolica, è spesso dovuto alle esperienze traumatiche del passato.
Per un approfondimento del tema, si segnala la pubblicazione di Anci Cittalia e Servizio Centrale Sprar: “Le dimensioni del disagio mentale nei richiedenti asilo e rifugiati”.

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Tribunale di Perugia, ordinanza del 16 gennaio 2017