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Protezione umanitaria per le conclamate emergenze umanitarie in Libia dove il cittadino maliano aveva fissato la propria dimora abituale

Tribunale di Venezia, ordinanza del 20 giugno 2017

Con tale l’ordinanza il Tribunale Ordinario di Venezia riconosce la protezione umanitaria ad un cittadino maliano.
Il giudice di primo grado ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. n. 251 del 2007, “stante la non credibilità dei riferiti episodi e l’insussistenza di una minaccia grave ed individuale per la vita del ricorrente in relazione causale diretta con la condizione soggettiva da questi narrata”.

Il ricorrente, però, è giunto in Italia dalla Libia, Paese in cui si è stabilito per circa un anno e mezzo dopo aver vissuto per quasi un anno in Algeria, recidendo irreversibilmente i legami con il paese di origine (da cui è assente dal 2012) e dove ha cercato di ricostruirsi un’esistenza: dalla Libia, infine, egli è stato costretto a fuggire a causa dello scoppio della guerra civile.
Si reputa che ricorrano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno quando, come nel caso in esame, vi sono serie e conclamate emergenze umanitarie nel paese di transito da cui proviene il richiedente asilo e dove questi aveva fissato la propria dimora abituale”.

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Tribunale di Venezia, ordinanza del 20 giugno 2017