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Pubblicato sulla G.U. la conversione in legge del decreto “salva espulsioni”

La nuova legge è in vigore il 14 novembre

Una notizia, non particolarmente confortante, riguarda la conferma della conversione in legge del decreto legge 241/04 c.d. “salva espulsioni”. Il dibattito al Senato era terminato con l’approvazione dello schema che, in base alle notizie pervenuteci, sembra sia stato approvato senza modifiche da parte della Camera dei Deputati. La speranza che ci potesse essere un dibattito parlamentare più serrato e stringente, volto a portare modifiche ed integrazioni è risultata vana.

Il dibattito alla Camera è risultato blindato – come prevedevano i più pessimisti – e non vi è stato spazio per introdurre alcuna modifica. E’ una questione su cui la maggioranza ha fatto quadrato, anche per evitare sia uno smacco al Governo che il rischio della decadenza degli effetti prodotti dal decreto legge durante la sua validità. Restano tutte le perplessità – per utilizzare un delicato eufemismo – sui contenuti della legge in oggetto. Se, da un lato, è stato soppresso grazie alla sentenza della Corte Costituzionale il cosiddetto arresto in flagranza dello straniero che, colpito da provvedimento di espulsione e diffidato a lasciare il territorio italiano entro cinque giorni, si trattenga sul territorio, dall’altro lato, resta invece il reato della inottemperanza alla diffida a lasciare il paese entro cinque giorni con la conseguenza che, anche se non c’è l’arresto in flagranza, arriva poi il processo con la condanna. Le pene sono peraltro ancora più severe rispetto a quelle previste dalla legge Bossi – Fini: non si può dire quindi che le contraddizioni correttamente sollevate dalla Corte Costituzionale ( si vedano le sentenze nn. 222 e 223 del luglio 2004) abbiano sortito, di fatto, un risultato positivo.
L’impianto delle espulsioni – sia pure con gli aggiustamenti introdotti dal decreto legge 241/04 – rimane quello di una serie di provvedimenti restrittivi della libertà personale demandati direttamente all’autorità di polizia, che piuttosto sbrigativamente – con una procedura a dir poco semplificata – vengono assegnati all’esame del giudice di pace per un mero provvedimento di convalida, da decidere in pochissimo tempo. Questa decisone viene presa nell’ambito di un’udienza che normalmente si tiene all’interno delle questure e con un giudice pagato a cottimo (10 € a udienza) per svolgere questo incarico. Naturalmente, questo è un argomento che approfondiremo ulteriormente e su cui ci auguriamo che anche la Magistratura ed, in particolare, la Corte Costituzionale avrà modo di ritornare. [ascolta ]

Consulta il testo della Legge 11 agosto 2003, n.228

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