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Punjab pakistano – La situazione caratterizzata da mancanza di garanzie di protezione dei diritti individuali giustifica la protezione umanitaria

Tribunale di Firenze, ordinanza del 25 febbraio 2019

Nella pronuncia in questione il Giudice ha accolto la domanda di protezione umanitaria fondata sul combinato disposto di cui agli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, d. lgs. n. 286/1998 che impongono il rilascio del permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario. Il Giudice in particolare ha sottolineato come nel caso in esame il richiedente fosse fuggito da un’area geografica – il Punjab pakistano – attraversato da violenti conflitti politici e religiosi, privo di garanzie di protezione dei diritti individuali e che proprio la gravità della situazione dell’area di provenienza avrebbe reso l’eventuale rientro in patria del ricorrente idoneo a determinarne un elevato grado di vulnerabilità tale da mettere in pericolo la possibilità di vivere dignitosamente e preservare la propria incolumità psicofisica. Ciò anche in considerazione del fatto che, per converso, il ricorrente aveva dimostrato una precaria condizione di salute rappresentata dalla patologia di diabete mellito (grave se rapportata al sistema sanitario pakistano) oltre ad una compiuta integrazione socio lavorativa sul territorio nazionale.

La pronuncia risulta inoltre particolarmente significativa in quanto affronta in maniera esaustiva tutte le problematiche giuridiche connesse alla introduzione del DL 113/2018 soffermandosi sul regime intertemporale della predetta disciplina e concludendo per la non retroattività della stessa alla luce del principio generale di irretroattività della legge sostanziale sancito dall’art. 11 delle preleggi, soggiungendo inoltre che la scelta della retroattività avrebbe prodotto effetti a tal punto discriminatori sui diritti dei richiedenti asilo da rivelarsi inidonea a superare il controllo di costituzionalità.

Il Giudice infine si sofferma sul fatto che la situazione giuridica dello straniero che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie ha consistenza di diritto soggettivo da annoverare tra i diritti umani fondamentali, che il DL 113/2018 ha abrogato del tutto la clausola generale contenuta nell’art. 5, co., 6, del D.Lgs. n. 286/98 ed abolito integralmente la disciplina della protezione umanitaria giacchè la sostituzione con le nuove forme di protezione speciale è, in realtà, solo apparente (in quanto il novero delle situazioni specifiche, in gran parte svincolate dalle ragioni di fuga dal paese di origine e dalla connessione della richiesta di protezione con la grave violazione dei diritti umani fondamentali in quello stesso paese, nulla ha a che vedere con il diritto costituzionale di asilo di cui la protezione umanitaria era, prima dell’entrata in vigore del decreto legge in esame, una modalità di attuazione), evidenziando da ultimo che proprio in considerazione del nuovo regime introdotto dal DL 113/2018 che ha abrogato la clausola generale contenuta nell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 potrebbe riacquistare autonoma efficacia precettiva sulle singole situazioni soggettive l’applicazione diretta dell’art. 10 c.3 della Costituzione.

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Tribunale di Firenze, ordinanza del 25 febbraio 2019