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Può rientrare in Italia cittadina extracomunitaria espulsa sposata all’estero con cittadino italiano?

Anche dopo il matrimonio contratto all’estero resta formalmente valida l’espulsione e per conseguenza un controllo di frontiera comporterebbe il respingimento. A seguito del matrimonio all’estero dovrà essere quindi presentata presso il consolato italiano competente la richiesta di trascrizione del matrimonio presso i registri dello stato civile italiano (vale a dire presso i comune di residenza del coniuge italiano); si tratta di un tipico adempimento della cancelleria consolare che serve per far riconoscere ad ogni effetto di legge italiana il matrimonio. Inoltre, allo specifico scopo di eliminare gli effetti ostativi dell’espulsione, dovrà essere inoltrata (sempre presso il medesimo consolato) una domanda di speciale autorizzazione al rientro sulla base di quanto previsto dall’art. 13, comma 13 del testo unico. La domanda sarà indirizzata al Ministro dell’Interno per il tramite del consolato e motivata con riferimento al sopravvenuto matrimonio ed alla mancanza di circostanze da cui si possa desumere qualsivoglia pericolosità sociale della persona interessata.

Si tratta di una domanda che non garantisce il risultato positivo perché il provvedimento del Ministro è discrezionale, tuttavia il matrimonio con cittadino italiano rappresenta per esperienza la causa che ha più probabilità di accoglimento. I tempi di risposta sono comunque difficilmente calcolabili (infatti mancano le statistiche) ma di certo non inferiori ad alcuni mesi di attesa.

Completamente diversa sarebbe la questione se (una volta già riconosciuto legalmente in Italia il matrimonio) la moglie fosse di fatto convenente con i marito in Italia, specialmente nel caso in cui l’espulsione non fosse stata eseguita a suo tempo in forma coattiva. In questo caso rinviamo alle faq già presenti nel sito in merito all’applicabilità del divieto di espulsione previsto dall’art. 19 del Testo Unico.