Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Quale assistenza sanitaria per i titolari di permesso ex art. 20 TU?

Illegittime le disposizioni della Regione Emilia Romagna

——————–
Con la presente intendiamo evidenziare i forti profili di contrasto con il diritto anti-discriminatorio italiano ed europeo che, a nostro avviso, presentano le disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale del 11 aprile 2011 n.487 e nelle indicazioni della Regione Emilia Romagna del 15.04.2011 PG/2011/96394 indirizzate alle Aziende Sanitarie per l’organizzazione di modalità omogenee ed adeguate di assistenza sanitaria agli immigrati destinati al soggiorno temporaneo nel territorio regionale.

Tale normativa regionale delinea i primi provvedimenti urgenti per avviare le operazioni di accoglienza dei rifugiati dai paesi del Nord Africa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al DPCM del 12 febbraio 2011 ed in particolare prevede la messa in atto di un sistema di assistenza sanitaria finalizzato alla tutela della salute individuale e collettiva, in modo omogeneo su tutto l’ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna.

Dalla lettura congiunta dei due testi regionali risulta evidente come la Regione abbia approntato un modello sanitario rivolto ah hoc ai migranti provenienti dal Nord Africa titolari del permesso di soggiorno umanitario rilasciato sulla base del DPCM 5 aprile 2011 che stabilisce misure umanitarie di protezione temporanea ai sensi dell’art. 20 del Dlgs 286/98. Modello sanitario che appare diverso e parallelo rispetto a quello del Servizio Sanitario Nazionale.

Al punto 1, il DGR 2011/487 stabilisce infatti “l’attivazione di misure finalizzate all’assistenza agli immigrati destinati al soggiorno temporaneo nel territorio regionale, individuando apposite strutture, anche da attrezzare”.
Diverse sono anche le prestazioni che con tale assistenza sanitaria vengono offerte, prestazioni che le indicazioni regionali sopracitate individuano in cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti e indifferibili. In particolare tra queste devono intendersi incluse le prestazioni sanitarie relative:
– alla tutela della maternità e della gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978 n. 194, e del decreto ministeriale 10 settembre 1998;
– alla tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176;
– ai programmi di medicina preventiva e alle prestazioni di cura a esse correlate, a tutela della salute individuale e collettiva;
– agli interventi preventivi, curativi e riabilitativi degli stati di tossicodipendenza (DPR 9/10/90 n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare: Titolo VIII, Capo II, Titolo X “Servizi per le tossicodipendenze” e Titolo XI “Interventi preventivi, curativi e riabilitativi”).

A ben guardare l’assistenza sanitaria cosi delineata coincide con quella già esistente rivolta agli “stranieri temporaneamente presenti”. A riprova di tale coincidenza le stesse indicazioni regionali sopracitate precisano che il tesserino, denominato PSU (Permesso di Soggiorno per motivi Umanitari), riporterà i dati anagrafici e un codice identificativo “composto di 16 caratteri, analogo a quello assegnato agli STP, sostituendo le lettere STP con le lettere PSU”.

La creazione di un sistema sanitario ad hoc destinato ai titolari di permesso di soggiorno temporaneo suscita forte preoccupazione per gli evidenti profili di contrasto con quanto previsto all’art. 34 lett. b) TU 286/98 che esplicitamente prevede il beneficio dell’iscrizione al SSN per gli “stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza”.

Le stesse indicazioni regionali sopracitate fanno riferimento a tale articolo del Testo Unico dell’immigrazione nella parte in cui precisano che “in caso di presenza di migranti con status di rifugiato o con domanda di riconoscimento in corso, si applicano ad essi le disposizioni vigenti previste dal D.Lgs 286/98, in particolare l’ art. 34 comma 1 lett b), e la successiva circolare del Ministero della Sanità n.5 del 24 marzo 2000”, con ciò ignorando che lo stesso articolo fa riferimento anche ai titolari di asilo umanitario.

Eventuali dubbi circa la possibile riconducibilità dei titolari di permesso di soggiorno temporaneo alla categoria degli stranieri regolarmente soggiornanti per asilo umanitario cui fa riferimento la lett. b) dell’art. 34 TU 286/98 sono risolti dalla circolare n.5 del 24 marzo 2000 emanata dal Ministero della Sanità, nella parte in cui la stessa precisa che per individuare i beneficiari di asilo umanitario “il riferimento è agli articoli del testo unico 18, comma 1 (soggiorno per motivi di protezione sociale), 19, comma 2, lettere a) e d) (divieto di espulsione e di respingimento di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un massimo di sei mesi), 20, comma 1 (misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) e 40, comma 1, (stranieri ospitati in centri di accoglienza, qualora non abbiano altro titolo all’assicurazione obbligatoria od all’erogazione di prestazioni sanitarie) (lett. a) del punto 5 della circ. n.5 del 24 marzo 2000 emanata dal Ministero della Sanità).

Secondo la definizione fatta propria da tutto il diritto antidiscriminatorio, viene considerata discriminazione ogni forma di distinzione, esclusione, restrizione o preferenza il cui scopo o effetto è di rendere nullo o limitare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella politica in ogni ambito della vita sociale. Nel caso in questione ciò è ancora più evidente se consideriamo che è la stessa legge – l’art. 34 TU 286/98 – a richiedere tale parità di trattamento.

Per quanto sopra detto riteniamo che la Regione Emilia Romagna non possa sostituirsi al legislatore nazionale per dettare una normativa sfavorevole che discrimina palesemente gli stranieri titolari di permesso di soggiorno temporaneo ex art. 20 in base alla loro condizione personale e chiediamo questi vengano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

Sportello Migranti TPO
in collaborazione con ass. Ya Basta! Bologna
Via Casarini 17/4 Bologna

sportello_migranti[at]yahoo.com

Per sostenere ed aderire invia una mail a
redazione[at]meltingpot.org