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Quale tipo di visto serve per effettuare uno stage in un’azienda italiana?

L’art.27, comma 1, lett. f) del T.U. prevede la possibilità di autorizzare al di fuori del regime delle quote l’ingresso e quindi il soggiorno per motivi di formazione professionale, nei confronti di stranieri “che svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato”. Ovviamente, la richiesta deve essere inoltrata dal datore di lavoro italiano e segue una procedura simile a quella per la (preventiva) autorizzazione all’assunzione dall’estero, con la differenza, appunto, che non vi sono condizionamenti basati sui decreti flussi e sulle quote, sicché la domanda di autorizzazione può essere inoltrata in qualsiasi momento dell’anno a prescindere dall’esistenza e dall’operatività di un decreto flussi. Va chiarito comunque che non si tratta semplicemente di inoltrare un modulo e di attendere la risposta: la DPL ha il potere e dovere di valutare se il rapporto di stage o di formazione o di tirocinio sia un rapporto effettivo e non mascheri piuttosto un rapporto di lavoro subordinato.

L’ambiguo riferimento a prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato non deve ingannare o far immaginare facili soluzioni, perché se da un lato è ovvio che la formazione pratica o tirocinio che dir si voglia implica l’esercitazione in concreto delle capacità professionali, d’altro canto è altrettanto ovvio che tali prestazioni vengono rese dal tirocinante e acquisite dall’imprenditore non allo scopo (e con il risultato…) di produrre un’utilità per l’imprenditore, ovvero un lavoro proficuo e fonte di reddito per l’impresa, ma di garantire invece l’apprendimento da parte del tirocinante, grazie all’impegno dell’imprenditore o di suoi preposti nell’affiancamento (o tutoraggio) del tirocinante. Ciò normalmente comporta anche l’esatto contrario di quanto spesso si preferisce immaginare, vale a dire che il tutor deve eseguire in prima persona le prestazioni per insegnare al tirocinante, dedicando anche il tempo necessario alle informazioni e spiegazioni, e poi deve controllare a sua volta che il tirocinante, eseguendole in proprio, abbia esattamente appreso lo svolgimento delle medesime mansioni. A sostegno della domanda di autorizzazione viene in tali casi normalmente richiesto un programma di formazione, che dia contezza degli obiettivi da conseguire, descrivendo analiticamente le mansioni oggetto di apprendimento pratico, del tempo necessario, delle modalità, delle persone preposte all’addestramento. Inoltre, è bene ricordare che il datore di lavoro deve comunque iscrivere a libro matricola ed assicurare all’INAIL il tirocinante (anche se giuridicamente non si tratta di un rapporto di lavoro subordinato).

Nell’ambito della valutazione sulla verosimiglianza degli intenti formativi proposti dall’imprenditore con la domanda di autorizzazione, la DPL non può fare a meno di valutare anche “a che pro” l’imprenditore si accolla un tale onere, visto che dovrebbe –quantomeno in teoria– perdere tempo e risorse a beneficio di un estraneo. Infatti, è comunque da dimostrare e verificare successivamente all’atto del rilascio del permesso di soggiorno la disponibilità di alloggio e di mezzi di sostentamento. Normalmente, un simile impegno viene preso da imprese che hanno e possono dimostrare un obiettivo interesse, che sia compatibile con la credibilità del progetto formativo: ad esempio, imprese italiane che abbiano il controllo di società estere e che abbiano necessità di formare il personale dipendente delle stesse per garantire la riproduzione delle tecnologie della casa madre presso la controllata estera. In un simile contesto, stante il mantenimento del rapporto di dipendenza dall’impresa estera e della retribuzione a suo carico, si giustifica che le due imprese possano contrattare tra loro il temporaneo distacco ai fini formativi e che l’impresa italiana anticipi costi da fatturare all’impresa estera che beneficia dell’accrescimento professionale di un proprio dipendente.
Va infine sottolineato che, dopo l’ingresso ed il rilascio del permesso di soggiorno, il rapporto di tirocinio ha molte probabilità di essere interessato da accertamenti ispettivi, onde verificare se esso corrisponde alla realtà o se invece si tratta di un rapporto di lavoro mascherato, nel qual caso potrebbero configurarsi, oltre alle evasioni contributive ed ad una serie di violazioni amministrative, con relative sanzioni, anche delle violazioni di rilevanza penale, con riferimento agli artt.22, comma 12, e 12, comma 5, del T.U..

Il visto che viene rilasciato a seguito dell’autorizzazione non sempre porta (almeno fino ad oggi) lo stesso titolo: talvolta viene rilasciato espressamente per “tirocinio” o per “formazione professionale”, in altri casi si verifica che viene rilasciato nominalmente per “studio”, idem per il titolo del permesso di soggiorno successivamente rilasciato, ma ciò non cambia nulla perché il regime è pur sempre quello sopra descritto. Con tale permesso di soggiorno non è possibile instaurare un regolare rapporto di lavoro subordinato e, perlomeno attualmente, non è previsto si possa effettuare la conversione in permesso ad altro titolo restando in Italia. Forse il nuovo regolamento di attuazione consentirà il “passaggio” diretto dal p.s. per tirocinio o formazione al p.s. per lavoro, come si propone da tempo di consentire quantomeno per quei programmi di formazione adottati da associazioni o gruppi di imprese che, finanziati o meno, presentino una certa “trasparenza”. Ma staremo a vedere…