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Reddito di Cittadinanza: cos’è e chi può ottenerlo?

Le novità contenute nella conversione in legge

1. Cos’è il Reddito di cittadinanza?

Il Reddito di Cittadinanza, disciplinato dalla legge n. 26/2019 di conversione del decreto-legge 4 del 28 gennaio 2019, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo , è un sostegno per famiglie in condizioni disagiate finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Consiste in un beneficio economico accreditato ogni mese sulla Carta RdC, una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno.
Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza.
Si rammenta che dal 1 marzo 2019 non si potrà più chiedere il REI (Reddito di inclusione).

2. Chi può presentare domanda di Reddito e di Pensione di cittadinanza?

• Cittadini italiani e dell’Unione Europea;
• Stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato);
• Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea (es. la moglie giapponese di un italiano).
Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.

In attesa di chiarimenti dal Ministero del Lavoro e in analogia con il requisito della residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni, previsto per l’assegno sociale, si ritiene che la continuità si interrompa e il termine ricominci a decorrere a seguito di permanenza all’estero per più di 89 giorni.
Occorre però chiarire che deve ritenersi provato il requisito del soggiorno continuativo in presenza dell’attestazione da parte della Questura che il cittadino straniero risulti essere regolarmente soggiornante sul territorio nazionale continuativamente per almeno 10 anni. In tale caso non occorrerà, pertanto, procedere alla verifica in merito al numero di giorni di assenza dal territorio nazionale, trattandosi di un’attestazione ufficiale rilasciata da un soggetto pubblico preposto alla verifica de quo.

ATTENZIONE
: non possono fare domanda le persone senza fissa dimora e quindi senza residenza.

3. Chi non può presentare domanda di Rdc/Pdc?

Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Inoltre, il reddito di cittadinanza non potrà essere erogato alle persone condannate in via definitiva ed è prevista la revoca retroattiva, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite. Il RdC non potrà essere richiesto prima che siano passati dieci anni dalla condanna.

4. Come si può presentare la domanda di Rdc/Pdc?

La domanda può essere presentata:

• in modalità cartacea, presso gli uffici postali avvalendosi del modello di domanda predisposto dall’Inps, a partire dal 6 marzo 2019 (e da ogni giorno 6 del mese). La domanda verrà inserita subito nel portale del Ministero del Lavoro dall’operatore di sportello di Poste;
• on-line, direttamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali SPID (informazioni sul sito www.spid.gov.it)
• la raccolta delle domande avverrà anche presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), dalla data e con le modalità che saranno successivamente comunicate.

5. Quali documenti occorrono per la domanda di Rdc/Pdc?

Non occorre ulteriore documentazione, al momento della domanda biso-gna solo aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Sarà l’Inps ad associare l’ISEE alla domanda.
Per i coniugi separati dopo il 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da un verbale della polizia locale.
Per i genitori single è previsto l’obbligo di presentare un Isee comprensivo della situazione patrimoniale e reddituale anche dell’altro genitore, anche se non c’è matrimonio o convivenza tra i due. L’obbligo non si applica laddove uno dei due genitori si è risposato.

6. Quali adempimenti sono previsti dopo aver presentato la domanda?

Il Rdc è una misura volta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e, quindi, dopo aver presentato domanda, si deve:
a) attendere la comunicazione dell’Inps di accoglimento o rigetto tramite e-mail e/o sms ai recapiti indicati dal richiedente nel Modello di domanda;
b) in caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazione di Poste in cui viene fissato l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale a ritirare la Carta Rdc ed il relativo Pin. La carta sarà intestata al richiedente e non è possibile avere più carte;
c) entro 30 giorni dalla mail o da sms di Inps che comunica l’accoglimento della domanda, tutti i componenti il nucleo devono rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID).

Al momento, la DID può essere resa:
– Presso i Centri per l’impiego
– Presso i patronati convenzionati con l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro).

Sono ESCLUSI dalla presentazione della DID i seguenti soggetti:
• minorenni;
• beneficiari del Rdc pensionati;
• beneficiari della Pensione di cittadinanza;
• soggetti di oltre 65 anni di età;
• soggetti con disabilità, solo qualora non sia previsto il collocamento mirato;
• soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi o di formazione.
Inoltre, i Centri per l’impiego possono ESONERARE dalla DID:
• i soggetti con carichi di cura (cosiddetti “caregiver”) qualora si occupino di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE)

7.Chi ha redditi o patrimoni oppure percepisce trattamenti assistenziali, può comunque accedere al Rdc/Pdc?

Sì. Il nucleo familiare del richiedente può possedere redditi e patrimoni, ma entro i limiti previsti, come ad esempio:
• patrimonio immobiliare non oltre 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione,
• patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, incrementabili in base alla composizione del nucleo.

• Non possedere autoveicoli acquistati nel semestre precedente la domanda e autoveicoli entro 1.600 di cilindrata, immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti, ad eccezione di autoveicoli e motoveicoli per persone disabili con agevolazione fiscale.
Tutti questi requisiti sono verificati in automatico dall’Inps a partire dall’ISEE presentato.

ATTENZIONE: per quanto riguarda gli stranieri, la legge ha previsto 2 novità importanti:
1) la Certificazione del reddito e del patrimonio familiare, tradotta in italiano, da farsi rilasciare dal Paese di origine, escludendo però dall’obbligo:
rifugiati politici;
cittadini di Paesi dai quali non è possibile ottenere questo documento.

2) Il NON dover possedere immobili del valore superiore a 30mila euro all’estero e non solo in Italia.
Inoltre, il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano percettori di NASPI o svolgano attività lavorativa subordinata, autonoma o di impresa. Qualora uno o più componenti il nucleo familiare siano percettori di prestazioni destinate agli invalidi civili, il Rdc/Pdc integrano nei limiti della soglia l’importo di tali prestazioni.

8. A quanto ammonta il beneficio economico?

Il beneficio economico sia per il Reddito di cittadinanza che per la Pensione è dato dalla somma di una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B), entrambe calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall’ISEE e presenti nel modello di domanda. Nello specifico:

• La quota A, ossia l’integrazione al reddito, può arrivare fino ad un massimo di 6.000 euro in caso di Reddito di cittadinanza (oppure di 7.560 euro in caso di Pensione) e viene calcolata tenendo conto del numero e della tipologia di componenti il nucleo (es. maggio-renni e minorenni). E’ previsto l’aumento di 50 euro per le famiglie con disabili e l’estensione della pensione di cittadinanza per chi ha componenti con disabilità.

• La quota B, in caso di locazione della casa di abitazione, non può es-sere superiore a 3.360 euro annui pari a 280 euro mensili per il Rdc (oppure fino ad un massimo di 1.800 euro annui pari a 150 euro mensili per la Pdc). In caso di mutuo della casa di abitazione, la quota B è al massimo pari a 150 euro mensili sia per Rdc che per Pdc.
In ogni caso, complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui.
Il valore dell’ISEE (Ordinario oppure ISEE Corrente, qualora presente) dovrà comunque essere inferiore a 9.360 euro.

9. Come e quando avviene il pagamento?

Il beneficio è accreditato mensilmente sulla “Carta Rdc” (come detto, si tratta di una carta prepagata diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno) a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Il beneficio del Rdc è riconosciuto per la durata di 18 mesi ma occorre prestare attenzione a non incorrere in cause che ne comportano la deca-denza. Può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi previa sospensione dell’erogazione del beneficio di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista per la Pdc che quindi si rinnova in automatico.
Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall’attestazione ISEE in corso di validità è necessario ripresentare la DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione e anche una nuova domanda di Rdc/Pdc, pena la decadenza dal beneficio.
ATTENZIONE: Qualora la variazione sia dovuta a nascita o decesso di un componente occorrerà ripresentare solo la nuova DSU; non occorre rifare anche la domanda.

10. Come si può utilizzare la Carta Rdc?

A titolo non esaustivo, la carta Rdc si può utilizzare per:
• fare alcune spese di beni di consumo;
• pagare utenze;
• prelevare mensilmente contanti pari a 100 euro moltiplicati per la co-siddetta ”scala di equivalenza” che è un parametro in base al numero e alla tipologia dei componenti la famiglia (es. se il parametro della scala di equivalenza è pari a 2,1 il massimo che si può prelevare è 210 euro);
• effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento del canone di locazione della casa di abitazione del nucleo familiare fino ad un massimo di 280 euro mensili, ridotti a 150 euro mensili per la Pdc;
• effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento della rata del mutuo della casa di abitazione del nucleo fino ad un massimo di 150 euro mensili.
ATTENZIONE: la Carta Rdc non si può utilizzare per giochi che prevedono vincite in denaro.

11. In quali casi si verifica la decadenza dal Reddito e dalla Pensione di cittadinanza?

La decadenza del beneficio è previsto, tra l’altro, nel caso in cui:
• manca la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
• manca la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto
per l’inclusione sociale;
• il componente/i non partecipa alle iniziative formative o di riquali-ficazione;
• non viene accettata nessuna offerta di lavoro congrua;
• non si effettuano le comunicazioni previste in caso di variazioni di lavoro o del nucleo e non presenta la nuova DSU.

12 Che tipi di sanzioni sono previste e in quali casi si applicano?

– Nei casi più gravi, le sanzioni sono di carattere penale e comportano la reclusione fino a 6 anni e ovviamente la revoca immediata del Rdc e della Pdc, con anche l’obbligo di restituire tutto l’importo percepito. Tali più gravi fattispecie riguardano coloro che rendono dichiarazioni false o utilizzano documenti falsi, attestando cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute

È punito con la reclusione da 1 a 3 anni, colui che non comunica le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni che potrebbero comportare la revoca del beneficio ovvero la sua riduzione

* Nel caso di condanna definitiva il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di tutto quanto percepito indebitamente e non potrà essere nuovamente ammesso al beneficio se non prima di dieci anni dalla condanna
*Se l’INPS accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e informazioni dichiarate revoca immediatamente il beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di tutto quanto indebitamente ha percepito.

Ambasciata dei Diritti Marche

L’Ambasciata dei Diritti Marche è un’associazione Onlus che opera nel territorio marchigiano.
Lo sportello legale dell'Ambasciata dei Diritti e l'osservatorio contro le discriminazioni sono attivi presso la sede di via Urbino, 18 ad Ancona.