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Commento alla Sentenza del Tar Piemonte 615/2008

Reddito insufficiente – Rigetto illegittimo dell’autorizzazione all’assunzione se non adeguatamente motivato

a cura dell'Avv. Marco Paggi

Per il momento le procedure per il rilascio dei nulla osta e dei successivi visti di ingresso relative al Decreto flussi del 2007 proseguono, anche se a rilento.
Come abbiamo rilevato, in base alle domande esaminate che sarebbero in tutto circa 24.000 a livello nazionale sulle 170.000 complessive, vi è un altissimo tasso di domande respinte, circa sei domande su dieci.

Uno degli elementi in base ai quali vengono respinte più facilmente le domande di nulla osta è quello relativo al reddito: l’asserita mancanza di un reddito sufficiente o di risorse sufficienti da parte del datore di lavoro, per garantire la copertura del costo del lavoro del lavoratore straniero che deve arrivare dall’estero o che, come è noto, già di trova sul territorio italiano e deve, di fatto, regolarizzarsi.

A questo proposito riteniamo opportuno citare una recente sentenza del TAR Piemonte n. 615 del 14 aprile 2008 che riguarda un caso emblematico.

Con un provvedimento del 15 settembre 2007 del Prefetto della Provincia di Alessandria, relativo ad un ingresso con il decreto flussi del 2006, viene disposto il rifiuto del nulla osta nei confronti del datore di lavoro, in quanto si sostiene che la capacità economica documentata dal richiedente non sia conforme con le disposizioni impartite con la circolare del Ministero del Lavoro n. 55 del 2000 e pertanto il reddito documentato risulta insufficiente a garantire i costi dell’assunzione del lavoratore in questione.
Ciò che però non è stato preso in considerazione, in questo provvedimento che ha rifiutato il nulla osta, è che l’imprenditore interessato non è rimasto inerte rispetto alla comunicazione con cui lo si invitava ad integrare e precisare la sua capacità economica per garantire la copertura del costo del lavoro, ma anzi ha fatto pervenire una documentazione integrativa.
Ma nel provvedimento che è stato impugnato davanti al TAR Piemonte si precisa anche che la “documentazione integrativa fatta pervenire dal richiedente non si è dimostrata idonea a superare il su indicato motivo ostativo”. Insomma, si dice laconicamente, che l’interessato non ha dimostrato una capacità economica sufficiente e la documentazione integrativa non è idonea. Ma non si dice perché né per quale motivo la documentazione presentata non sarebbe idonea a dimostrare la capacità economica del richiedente.
La circolare stessa del Ministero del Lavoro citata nel provvedimento negativo, la 55 del 2000, dice altro, non precisa assolutamente dei parametri economici in base ai quali il datore di lavoro deve dimostrare un certo reddito minimo con determinati documenti tassativamente prescritti, ma anzi, prevede che “la capacità economica dell’imprenditore vada valutata caso per caso, anche a mezzo di motivata relazione a cura del datore di lavoro richiedente”: come è avvenuto nel caso specifico preso in esame dal TAR Piemonte, laddove l’interessato, prima di ottenere provvedimento negativo, aveva fatto pervenire una memoria illustrativa con documentazione integrativa per dimostrare le proprie capacità economiche adeguate a coprire il costo del lavoro del dipendente.

Con questa memoria del 2 luglio 2007, anteriore al provvedimento di rifiuto della Prefettura di Alessandria, l’imprenditore in questione evidenziava il costante incremento del fatturato attivo dell’impresa e il parallelo incremento della forza lavoro in carico alla ditta.
Si tratta della tipica situazione di un’impresa che sta crescendo o appena avviata e per questo non ha ancora prodotto un fatturato tale da far apparire una sufficiente capacità economica, ma questo non perché non vi sia la capacità economica ma semplicemente perché non vi è stato ancora il tempo sufficiente per cumulare un fatturato e soprattutto per arrivare, almeno dopo il primo anno di esercizio, ad una dichiarazione dei redditi dell’impresa.

Se un imprenditore può dimostrare di aver acquistato un capannone industriale, più un certo numero di macchinari dal cospicuo valore economico, con la previsione quindi di assumere un certo numero di lavoratori per far funzionare quei macchinari, siamo ancora in presenza di un’impresa che fattura zero o pochissimo, perché ancora in fase di avviamento e di organizzazione della sua attività. Già il fatto che quell’imprenditore, pur non avendo fatturato, pur non avendo dichiarato utili, abbia investito un cospicuo capitale per organizzare un’azienda e abbia la necessità di far funzionare quell’azienda con la manodopera necessaria, dovrebbe di per sé dimostrare la capacità economica dell’impresa.
E’ una situazione analoga a quella presa in considerazione dal TAR Piemonte in cui, burocraticamente, l’amministrazione ha ritenuto che non fosse dimostrata la capacità economica senza minimamente prendere in considerazione le specifiche circostanze documentate dall’imprenditore.
Per questo, proprio perché il provvedimento impugnato non ha indicato le ragioni per cui il reddito non sarebbe stato ritenuto conforme, né consente di comprendere per quale motivo il reddito sarebbe insufficiente rispetto all’assunzione di un nuovo lavoratore, il TAR Piemonte ha dichiarato illegittimo il provvedimento di diniego del nulla osta, specialmente mettendo in evidenza che il datore di lavoro, in dipendenza a quanto disposto dalla circolare n. 55 del 2000 del Ministero del Lavoro, può avvalersi, nell’ambito delle finalità di semplificazione del procedimento, che sono prefisse da questa circolare, della autocertificazione, quindi può effettuare una dichiarazione complessiva e attestare, oltre ai principali indicatori di risultato ai fini fiscali per supportare e motivare la capacità economica dell’azienda, anche l’iscrizione alla Camera di commercio e il possesso degli altri requisiti, come pure la garanzia dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro al lavoratore interessato all’assunzione.
Tutte circostanze che il datore di lavoro interessato aveva ritenuto di far valere integrando la documentazione con circostanziata specificazione della situazione aziendale, che non ha però convinto l’amministrazione.

Il TAR ha stabilito che si tratta di un provvedimento non motivato adeguatamente e pertanto illegittimo.