Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Legge Regionale 4 marzo 2005 n. 5 – Seconda parte: Artt. 6-12

Art. 7
(Osservatorio sull’immigrazione)

1. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di immigrazione, l’Osservatorio sull’immigrazione, di seguito denominato Osservatorio, avente a oggetto il monitoraggio e l’analisi dell’attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, anche ai fini della vantazione di cui all’articolo 6. La Direzione centrale competente in materia di immigrazione svolge l’attività di Osservatorio sull’immigrazione in coordinamento con le altre iniziative di osservatorio promosse dalla Regione alle quali partecipa.
2. Nell’ambito dell’Osservatorio sono raccolti ed elaborati dati e informazioni al fine della valutazione dell’efficacia degli interventi attuati in materia di immigrazione, nonché dati e informazioni sulle situazioni di discriminazione, sulla presenza delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, al fine dell’analisi dell’evoluzione del fenomeno migratorio sul territorio regionale.
3. Per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di immigrazione.
4. Gli Enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonché ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio territorio. Collaborano altresì
all’Osservatorio le Direzioni centrali per quanto attiene agli interventi di competenza in materia di immigrazione.
5. I risultati dell’attività di Osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto periodico pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con strumenti telematici.

Art. 8
(Consulta regionale per l’immigrazione)

1. È istituita la Consulta regionale per l’immigrazione, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati. In particolare:

    a) formula proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale ed esprime su di esso parere;
    b) esprime parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l’immigrazione e proposte di intervento;
    c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull’immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie che risiedono nella Regio-ne anche tenendo conto della prospettiva di genere, per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi;
    d) collabora all’Osservatorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;
    e) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento e il Governo per l’adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie;
    f) esprime parere sui provvedimenti in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero di particolare importanza sottoposti all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali).

Art. 9
(Composizione e funzionamento)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di immigrazione. Ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

    a) l’Assessore regionale competente in materia di immigrazione, con funzioni di Presidente;
    b) il Direttore centrale competente in materia di immigrazione o suo delegato;
    c) un esperto nominato dall’Assessore regionale competente in materia di immigrazione;
    d) due rappresentanti per ogni Provincia delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati designati congiuntamente dalle associazioni degli immigrati iscritte alla seconda sezione dell’Albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione di cui all’articolo 10;
    e) quattro rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni e dagli enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell’immigrazione sul territorio regionale iscritti alla prima sezione dell’Albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione di cui all’articolo 10;
    f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
    g) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
    h) un rappresentante designato dall’Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    i) un rappresentante dei Comuni e uno delle Province, designati dall’Assemblea delle autonomie locali;

2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere da d) a i), è nominato un membro supplente per i casi di assenza o decadenza.
3. La Consulta elegge un vice Presidente tra i componenti previsti al comma 1, lettera d).
4. Il Presidente può invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti, il Difensore civico, il Tutore dei minori, nonché rappresentanti delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dell’Ufficio scolastico regionale.
5. La Consulta si riunisce almeno due volte all’anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti e può essere articolata in sotto commissioni per aree tematiche.
6. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. La partecipazione alle riunioni è gratuita. Ai componenti della Consulta che non siano Dipendenti pubblici e che risiedano in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Consulta è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.
8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal Direttore centrale.

Art. 10
(Albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione)

1. La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta nell’ambito dell’immigrazione da associazioni ed enti.
2. È istituito l’Albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione, di seguito denominato Albo regionale, presso la Direzione centrale competente in materia di immigrazione.
3. Nell’Albo regionale sono iscritte le associazioni e gli enti di cui all’articolo 5, comma 5, che hanno una sede permanente nel territorio regionale e operano localmente con continuità a favore degli immigrati stessi da almeno un anno. L’Albo regionale è suddiviso in due sezioni:

    a) nella prima sezione sono inserite le associazioni e gli enti iscritti al registro di cui all’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 286/1998, aventi sede nel territorio regionale, e le associazioni e gli enti costituiti a livello regionale che svolgano attività particolarmente significative nel settore dell’immigrazione;
    b) nella seconda sezione sono inserite le associazioni degli immigrati iscritte al registro di cui all’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 286/1998, aventi sede nel territorio regionale, e quelle costituite a livello regionale, i cui organismi dirigenti siano composti da oltre il sessanta per cento da cittadine e cittadini stranieri immigrati.

4. L’iscrizione all’Albo regionale è condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per l’accesso agli incentivi previsti dalla presente legge.
5. L’iscrizione all’Albo regionale e la cancellazione sono disposte dall’Assessore regionale competente in
materia di immigrazione.

Art. 11
(Attuazione integrata degli interventi)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati di regola nell’ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, con le modalità specifiche per gli stessi previste.

Art. 12
(Conferenza regionale sull’immigrazione)

1. La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, indice la Conferenza regionale sull’immigrazione, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo modalità di volta in volta da essa determinate.

Torna all’indice degli articoli