Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Legge Regionale 4 marzo 2005 n. 5 – Terza parte: Artt. 13-19

CAPO III
Discriminazione e protezione sociale

Art. 13
(Misure contro la discriminazione)

1. La Regione promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 286/1998.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono promosse in attuazione degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 286/1998, e in conformità al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica) e al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e sono attuate in collaborazione con gli Enti locali, le associazioni e gli enti di cui all’articolo 10.
3. Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate, garantendo iniziative per agevolare l’effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e tutela legale, dai servizi territoriali e dalle associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale e a esse concorrono il Difensore civico e il Tutore dei minori.
4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere
spese dirette, ovvero a concorrere mediante l’erogazione di finanziamenti ai progetti di Enti locali, enti
pubblici, associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale.
5. Nell’accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni, alle scuole, alle strutture socio-assistenziali non sono consentite limitazioni all’espressione delle specifiche identità culturali e religiose diverse da quelle espressamente previste dalla legislazione statale vigente.

Art. 14
(Programmi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati)

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto d’asilo promuovendo
interventi specifici per l’accoglienza, consulenza legale e integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali minori, donne, vittime di tortura.
2. Gli interventi regionali sono prioritariamente mirati al supporto di interventi territoriali di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai Comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall’Unione Europea.
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale
finanziamenti per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, nonché a concedere finanziamenti anche
integrativi, ai Comuni a sostegno degli interventi di cui al comma 2.

Art. 15
(Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali)

1. Qualora si verifichino flussi migratori di eccezionale intensità in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione europea, per esigenze umanitarie, la Giunta regionale può predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge.
2. Il piano straordinario di cui al comma 1 è finalizzato alla prima accoglienza di stranieri immigrati destinatari di misure di protezione temporanea, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 286/1998.

Art. 16
(Interventi per i minori stranieri non accompagnati)

1. Al fine di assicurare forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati, l’Amministrazione
regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a Enti locali, enti pubblici, nonché ad associazioni ed enti
iscritti all’Albo regionale per interventi mirati di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio regionale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono volti ad assicurare livelli adeguati di accoglienza, protezione e inserimento sociale dei minori accolti in programmi di assistenza.
3. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di integrazione, gli interventi avviati durante la minore
età ai sensi dei commi 1 e 2 possono proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore età.

Art. 17
(Programmi di protezione sociale)

1. L’Amministrazione regionale concede incentivi ai Comuni, a enti pubblici, ad associazioni ed enti
iscritti all’Albo regionale per la realizzazione di progetti per interventi di protezione, assistenza, integrazione sociale e supporto al rientro volontario e reinserimento nei Paesi di origine, rivolti a persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 286/1998.

Art. 18
(Sostegno alle misure alternative della pena)

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere progetti specifici che favoriscano l’applicazione
degli istituti previsti dall’ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva e gli interventi di reinserimento sociale, realizzati da Comuni e da associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale.
2. Nell’ambito degli interventi i cui al comma 1 è data priorità ai progetti di protezione e inserimento sociale
di minori e soggetti infraventunenni.

Art. 19
(Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine)

1. L’Amministrazione regionale, anche nell’ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali,
sostiene e attua progetti e interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento di cittadine e cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette, ovvero a concorrere mediante l’erogazione di finanziamenti ai progetti di associazioni ed enti iscritti all’Albo regionale.

Torna all’indice degli articoli