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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Legge Regionale 4 marzo 2005, n.5 – Albo regionale dell’immigrazione

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 30 della Legge Regionale 4 marzo 2005, n.5, individua i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione, di seguito denominato Albo regionale, previsto dell’articolo 10 della medesima legge.

2. L’Albo regionale è tenuto presso la Direzione centrale istruzione,cultura sport e pace, dal Servizio politiche della pace, della solidarietà e dell’associazionismo – Struttura stabile per gli immigrati, di seguito denominata Struttura.

Art. 2

(Soggetti)

1. Sono iscritti all’Albo regionale le associazioni, fondazioni, enti e organismi senza fini di lucro, le organizzazioni di volontariato, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, che hanno una sede permanente nel territorio regionale e, alla data di presentazione della domanda di iscrizione, operano localmente con continuità a favore degli immigrati da almeno un anno, nel rispetto dei criteri di rappresentanza e di attività definiti dall’articolo 3.

2. Nella prima sezione dell’Albo regionale sono iscritte:

    a) le associazioni e gli enti iscritti al registro di cui all’articolo 42, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni, aventi sede nel territorio regionale;
    b) le associazioni e gli enti costituiti a livello regionale che svolgano attività particolarmente significative nel settore dell’immigrazione.

3. Nella seconda sezione dell’Albo regionale sono iscritte:

    a) le associazioni degli immigrati iscritte al registro di cui all’articolo 42, comma 2 del decreto legislativo 286/1998, aventi sede nel territorio regionale, i cui organismi dirigenti siano composti da oltre il sessanta per cento da cittadine e cittadini stranieri immigrati;

    b) le associazioni costituite a livello regionale, i cui organismi dirigenti siano composti da oltre il sessanta per cento da cittadine e cittadini stranieri immigrati.

Art. 3

(Requisiti)

1. Possono essere iscritte all’Albo regionale gli enti e le associazioni che hanno i seguenti requisiti di rappresentanza e organizzazione:

    a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall’atto costitutivo e dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell’ordinamento interno, l’elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. Tali requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), nonché per gli enti riconosciuti delle confessioni religiose;
    b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni.

2. Ai fini del requisito del carattere democratico dell’ordinamento interno, debbono essere riservate all’assemblea degli aderenti le decisioni fondamentali della vita associativa; gli aderenti debbono avere parità di diritti, in primo luogo il diritto di voto; deve essere previsto l’obbligo di motivazione delle decisioni sull’ammissione ed esclusione degli aderenti.

Art. 4

(Iscrizione)

1. La domanda di iscrizione redatta in carta semplice secondo il modello di cui all’allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante, deve pervenire alla Struttura.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

    a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto, ovvero, per gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, copia dell’atto di riconoscimento;
    b) una relazione sull’attività svolta nell’ultimo anno, che dimostri il perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 5/2005;

    c) l’elenco delle cariche sociali alla data della presentazione della domanda;

    d) copia del bilancio o del rendiconto relativo all’ultimo anno di attività;

    e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l’adeguatezza dell’associazione a svolgere attività nel settore dell’integrazione degli stranieri;
    f) una dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione, concernente l’assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell’ente, delle condizioni interdittive di cui all’articolo 52, comma 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286) e successive modifiche ed integrazioni;

3. L’iscrizione all’Albo regionale è disposta dall’Assessore regionale competente in materia di immigrazione.

4. Il procedimento di iscrizione si conclude entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda.

5. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione la struttura può richiedere, per una sola volta, l’integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, il procedimento e’ concluso.

Art. 5

(Revisione dell’Albo regionale e cancellazione)

1. Ogni tre anni la Struttura provvede alla revisione dell’Albo regionale per verificare la permanenza dei requisiti e l’effettivo svolgimento di attività a favore degli stranieri immigrati da parte delle associazioni iscritte, nonché per l’aggiornamento della banca dati dell’immigrazione con le informazioni fornite dalle associazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, le associazioni debbono trasmettere una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti, una relazione che illustri l’effettivo svolgimento di attività a favore degli stranieri immigrati, nonché l’elenco completo delle cariche sociali e copia dello Statuto, qualora fossero intervenute variazioni.

3. In caso di mancata trasmissione della documentazione entro il termine previsto dal comma 2 o qualora dalla revisione si riscontri che si è verificata la mancanza dei requisiti previsti dall’articolo 3, ovvero che l’associazione non svolge attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi della legge regionale n. 5/2005, è disposta la cancellazione dall’Albo regionale.

4. Il procedimento di revisione si conclude con un atto di conferma dell’iscrizione ovvero di cancellazione dall’Albo regionale disposto dall’Assessore regionale competente in materia di immigrazione.

5. Il termine per la conclusione del procedimento di revisione è di sessanta giorni e decorre dalla data di ricevimento, da parte della Struttura, della dichiarazione di cui al comma 2.

6. La cancellazione di un’associazione dall’Albo regionale è disposta in qualsiasi momento dall’Assessore regionale competente in materia, per accertata perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione ovvero per esplicita richiesta dell’associazione.

7. Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ( Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e successive modificazioni ed integrazioni.

8. La Struttura può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli, anche a campione.

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, sono iscritte all’Albo regionale le associazioni e gli enti già iscritti all’albo di cui all’articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1990, n.46 (Istituzione dell’Ente regionale per i problemi dei migranti).

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Scarica il modulo per la domanda di iscrizione all’Albo (Allegato A)