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Regione Marche – Proposte di modifica ed integrazione della legge regionale in materia di immigrazione

La piattaforma del Tavolo per i diritti dei migranti

Proposte di modifica ed integrazione della legge regionale 2 marzo 1998, n°2 in materia di immigrazione e proposta di intervento sulla legge regionale 22 luglio 1997, n°44 in materia di edilizia residenziale pubblica
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Premessa
L’associazione Ya Basta! Marche, l’Ambasciata dei Diritti e la Polisportiva “Assata Shakur” hanno elaborato una piattaforma dove vengono articolate alcune proposte di integrazione e modifica della legge regionale avente come oggetto “Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati”. La piattaforma è stata pensata esclusivamente come uno strumento di approfondimento del dibattito e del confronto. Nella piattaforma non viene volutamente trattata la parte della legge relativa alla Consulta regionale degli immigrati poichè riteniamo che eventuali proposte su questo terreno vadano direttamente individuate nell’ambito del Tavolo.
La piattaforma contiene anche una proposta d’intervento sulla grave problematica connessa al requisito dell’idoneità alloggiativa, attualmente richiesto non solo per il conseguimento del nullaosta al ricongiungimento familiare, ma anche per la stessa stipula del contratto di soggiorno: sebbene tale proposta travalichi i confini della legge regionale in discussione, riteniamo importante ed urgente un confronto sulla questione.

Schema delle proposte di modifica ed integrazione relative alla L.R. n°2/98
1) Principi generali (art.1)
A) Inserire nell’art.1, co.1, oltre alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, già contenuta nel testo di legge, il riferimento:
– alla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati;
– alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.176″;
– alla Convenzione O.I.L. del 24 giugno 1975, n.143, ratificata con l.10 aprile 1981, n.158;

Riteniamo che inserire il riferimento alla Convenzione O.I.L. sia particolarmente significativo in un momento in cui tendono a moltiplicarsi i dispositivi normativi che introducono, in violazione della suddetta Convenzione, chiari elementi di differenziazione e discriminazione nell’accesso al mercato del lavoro tra lavoratori comunitari e lavoratori non comunitari. A tale proposito ricordiamo che la Corte Costituzionale si è ripetutamente pronunciata sull’illegittimità di qualsivoglia disposizione normativa o regolamentare che abbia l’effetto, diretto o indiretto, di differenziare le opportunità di accesso al mercato del lavoro a seconda della nazionalità del lavoratore. In particolare va ricordata la sentenza della Corte Costituzionale nr.454/1998, con la quale la Consulta, pur ribadendo la legittimità di un sistema di regolazione numerica degli ingressi, ha riaffermato il pieno diritto alla parità di trattamento in capo al lavoratore straniero, una volta che questi sia regolarmente entrato nel territorio nazionale. La questione è di estrema attualità considerato che le modifiche al T.U. introdotte dalla Bossi-Fini, così come rese esecutive ai sensi del D.P.R.334/04 (recante modifiche al Regolamento di Attuazione) introducono, in violazione della Convenzione O.I.L. e dello stesso disposto costituzionale, molteplici ed illegittime differenziazioni, tra le quali va evidenziato, per la gravità delle sue implicazioni, l’obbligo, imposto per l’assunzione di un lavoratore non comunitario, di certificare l’idoneità alloggiativa al fine di poter stipulare un regolare contratto di lavoro: su questo punto torneremo più avanti con un’ipotesi di intervento.
Ricordiamo che la Convenzione O.I.L. (Organizzazione Internazionale del Lavoro) reca disposizioni in ordine alle “…migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti “.

B) Inserire nell’art.1, co.2, che le iniziative attuate e sostenute dalla Regione sono altresì volte a:
– Garantire ed assicurare il pieno esercizio del diritto di asilo, così come previsto dall’art.10 della Costituzione, nonchè l’effettivo accesso alle garanzie relative allo status di rifugiato, così come previsto dalla Convenzione di Ginevra;
– Contrastare ogni forma di razzismo e discriminazione, adottando piani specifici di intervento in materia;
– Garantire pari opportunità di reinserimento sociale e di tutela giuridica agli stranieri detenuti;
– Rimuovere, per quanto di competenza, gli ostacoli che pregiudicano la parità di accesso al mercato del lavoro;
– Predisporre idonei strumenti a garanzia e tutela dei minori stranieri non accompagnati;
– Promuovere, nell’ambito della propria competenza e di concerto con gli enti locali, la partecipazione dei migranti alla vita pubblica, all’esercizio dei diritti politici ed alle istituzioni rappresentative, anche individuando e promuovendo i percorsi volti all’estensione del diritto di voto;

2) Destinatari (art.2)
A) Inserire espressamente tra i destinatari della legge i Rifugiati, i Richiedenti Asilo e gli Apolidi.

3) Programma regionale degli interventi (art.6)
A) Prevedere nell’art.6 che, in presenza di flussi migratori eccezionali, dovuti a gravi crisi internazionali di natura bellica economica o sociale, la Giunta Regionale, in deroga alla programmazione ordinaria, predispone e sottopone all’approvazione del Consiglio un programma straordinario di interventi volto a garantire idonea accoglienza e protezione;
B) Prevedere la predisposizione e l’approvazione da parte della Giunta regionale di un Piano specifico di interventi per l’individuazione ed il contrasto delle discriminazioni;

4) Accesso al mercato del lavoro
A) Inserire un articolo specifico relativo al diritto alla parità di accesso al mercato del lavoro ed alla parità di trattamento tra lavoratori, nel rispetto delle diverse identità, culture e religioni;
B) Prevedere che, qualora non sia obbligatoriamente imposto il riconoscimento del titolo di studio, i bandi promossi dalla Regione o dalle altre istituzioni territoriali consentano l’autocertificazione del grado di formazione e della conoscenza della lingua italiana (o delle altre lingue richieste);

5) Compiti e funzioni degli enti locali
A) Inserire un punto specifico relativo all’obbligo da parte dei Comuni di promuovere, nell’ambito della propria competenza, la partecipazione dei migranti alla vita pubblica, all’esercizio dei diritti politici ed alle istituzioni rappresentative, anche individuando e promuovendo i percorsi volti all’estensione del diritto di voto;

6) Centri di accoglienza e servizi (Art.16)
A) Inserire un comma aggiuntivo (1bis), secondo cui:
“la Regione, per quanto di sua competenza, contrasta, ricorrendo ad ogni strumento riconosciutole dall’ordinamento ed esercitando ogni facoltà e potere riservatole dalla legge e dalla Carta Costituzionale, le iniziative volte a realizzare nel territorio della Regione, Centri di Permanenza Temporanea o, comunque, Centri di detenzione per migranti in cui lo stato di reclusione e la limitazione delle libertà personali possano essere disposte al di fuori del medesimo quadro di garanzie previsto dalla legge e dalla Costituzione a tutela dei cittadini italiani”.

7) Misure contro le discriminazioni
A) Inserire nel testo di legge un articolo specifico relativo alle misure contro le discriminazioni ed il razzismo nell’ambito del quale venga prevista, in sintonia con quanto realizzato già in altre regioni, l’istituzione di un CENTRO SERVIZI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI, dotato di autonomia organizzativa. Il Centro ha il compito: 1. Di individuare, denunciare, monitorare ed attivare gli organi competenti in relazione alle situazioni di discriminazione e razzismo che si determinano nel territorio della regione; 2. Garantire assistenza e consulenza legale alle vittime di pratiche discriminatorie e razziste.

B) Inserire un articolo specifico relativo alla promozione, valorizzazione e diffusione degli eventi sportivi come “luogo” e strumento di integrazione, di contrasto delle logiche discriminatorie e razziali, di incontro e contaminazione tra culture diverse ed identità molteplici.

8) Politiche abitative
A) Inserire nel testo di legge un articolo specifico che preveda la promozione, di concerto con gli enti locali e con il diretto intervento della stessa Regione, la costituzione di Agenzie Sociali per la Casa, con funzioni: 1. Di promozione, senza scopo di lucro, dell’incontro tra la domanda e l’offerta; 2. Di orientamento nel mercato abitativo e di individuazione delle possibili soluzioni; 3. Di assistenza e consulenza legale, anche in riferimento alle valutazioni di ordine economico; 4. Di diretta gestione di soluzioni abitative a termine, finalizzate a mediare le emergenze o, comunque, i tempi necessari all’individuazione di soluzioni definitive.

9) Protezione sociale (Art.20)
A) Si propone di riformulare il comma 2 in questi termini:
“Nel programma triennale regionale si prevedono interventi di accoglienza, protezione, assistenza ed inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di violenza e di grave sfruttamento”.

L’idoneità alloggiativa:
proposta di intervento sulla L.R. nr.44/97

Si ritiene necessario ed opportuno sottoporre all’attenzione del Tavolo, la gravissima situazione che si è venuta a creare ai danni dei lavoratori migranti e dei loro familiari a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 334/2004, il quale, nel rendere esecutive le disposizioni relative al contratto di soggiorno, impone ai fini della stipula del contratto di lavoro di certificare l’idoneità dell’alloggio di cui dispone il lavoratore (vedi nuovo art.35 D.P.R. 394/99). Considerato che tutti i lavoratori stranieri sono tenuti alla stipula del contratto di soggiorno, l’obbligo riguarda la generalità dei rapporti di lavoro instaurati o instaurandi con lavoratori non appartenenti alla Comunità Europea. Poiché spetta al datore di lavoro dichiarare, sotto la propria responsabilità, che il lavoratore dispone di un alloggio idoneo, si verifica frequentemente che i datori di lavoro si rifiutino di sottoscrivere una simile dichiarazione (con la conseguenza di inibire la stessa stipula del contratto di soggiorno), qualora il lavoratore non fornisca la certificazione di idoneità rilasciata dai competenti uffici comunali. Ai sensi dell’art.5bis del T.U. la certificazione di idoneità può essere rilasciata solo nel caso in cui l’alloggio rispetti i parametri minimi fissati dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica: si tratta, in sostanza, del medesimo requisito di idoneità alloggiativa già previsto, e tristemente sperimentato, dall’art.29 T.U. al fine di conseguire il nullaosta per il ricongiungimento familiare. Vincolare la certificazione dell’idoneità dell’alloggio alla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ha prodotto una situazione paradossale. Le Regioni più aperte ad una produzione normativa maggiormente incentrata sulle garanzie sociali hanno approvato, nel corso degli anni, leggi regionali per l’edilizia pubblica che fissano standard abitativi più elevati rispetto a quelli minimi previsti dalla normativa nazionale: una scelta giusta, orientata a garantire uno sviluppo dignitoso dell’edilizia pubblica. Tale garanzia, però, si è paradossalmente rovesciata nel suo contrario nel momento in cui è diventata il parametro per valutare l’idoneità dell’alloggio di cui dispone il migrante nel momento in cui chiede il ricongiungimento familiare o nel momento in cui è chiamato a stipulare il contratto di soggiorno. La situazione già grave sotto il profilo dei ricongiungimenti familiari (ci sono migranti che, pur essendo proprietari di un’abitazione, sono stati costretti ad affittare un alloggio più grande per rientrare nei parametri minimi di idoneità), è diventata ora drammatica considerato che in assenza dell’idoneità alloggiativa risulta impossibile stipulare un regolare contratto di lavoro: tale situazione ha già prodotto numerosi licenziamenti in tutto il territorio nazionale. Fermo restando che sono già in corso molteplici iniziative volte a conseguire la dichiarazione di illegittimità della norma in oggetto, è possibile, tuttavia, agire da subito sulla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica al fine di ridimensionare drasticamente il problema. In questo senso sono già intervenute significative delibere, come quella della Giunta comunale di Modena e quella della Giunta regionale della Toscana, che hanno provveduto a fissare parametri specifici di idoneità alloggiativa ai fini della certificazione richiesta per la stipula del contratto di soggiorno ed il nullaosta al ricongiungimento familiare (i medesimi parametri vanno estesi alla richiesta di carta di soggiorno).
Riteniamo urgentissimo, e coerente con le proposte contenute in questa piattaforma, un tempestivo intervento sulla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica che individui parametri minimi specifici e ridimensionati per la certificazione di idoneità alloggiativa richiesta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione (ricongiungimenti, contratto di soggiorno, carta di soggiorno). Nell’allegare, ai fini della discussione, un estratto delle delibere adottate dalla Giunta Comunale di Modena e dalla Giunta Regionale della Toscana, ci sembra opportuno rilevare che, a nostro avviso, il criterio seguito dalla Giunta municipale di Modena appare di maggiore efficacia: ciononostante riteniamo importante mantenere in ambito regionale la definizione dei parametri onde evitare il prodursi di pericolose differenziazioni nel territorio della regione.
Ambasciata dei Diritti
Polisportiva “Assata Shakur”
Assoc. Ya Basta! Marche

“Tavolo di partecipazione attiva sui diritti di uguaglianza dei cittadini immigrati residenti nelle Marche”