Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Regolamento (CE) N. 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006

Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea [1], in particolare l’articolo 62, punti 1) e 2), lettera a),

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[2],

considerando quanto segue:

(1) L’adozione di misure a norma dell’articolo 62, punto 1), del trattato volte a garantire che non vi siano controlli sulle persone all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne è un elemento costitutivo dell’obiettivo dell’Unione, enunciato nell’articolo 14 del trattato, di instaurare uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione delle persone.

(2) A norma dell’articolo 61 del trattato, la creazione di uno spazio di libera circolazione delle persone deve essere accompagnata da altre misure. La politica comune in materia di attraversamento delle frontiere esterne, quale prevista nell’articolo 62, punto 2), del trattato, fa parte di tali misure.

(3) L’adozione di misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone nonché di controllo di frontiera alle frontiere esterne dovrebbe tener conto dell’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea e, in particolare, delle disposizioni pertinenti della convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985[3] tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonché del manuale comune [4].

(4) Per ciò che riguarda il controllo di frontiera alle frontiere esterne, la realizzazione di un corpus legislativo comune, in particolare attraverso il consolidamento e lo sviluppo dell’acquis esistente in materia, è una delle componenti essenziali della politica comune di gestione delle frontiere esterne definita nella comunicazione della Commissione, del 7 maggio 2002 [5], dal titolo “Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea”. Questo obiettivo è stato incluso nel “Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea”, approvato dal Consiglio il 13 giugno 2002 e avallato dal Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 nonché dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003.

(5) La definizione di un regime comune in materia di attraversamento delle frontiere da parte delle persone non mette in discussione né pregiudica i diritti in materia di libera circolazione di cui godono i cittadini dell’Unione e i loro familiari nonché i cittadini dei paesi terzi e i loro familiari che, in virtù di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e detti paesi terzi, dall’altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione.

(6) Il controllo di frontiera è nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l’ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri.

(7) Le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate nel pieno rispetto della dignità umana. Il controllo di frontiera dovrebbe essere eseguito in modo professionale e rispettoso ed essere proporzionato agli obiettivi perseguiti.

(8) Il controllo di frontiera comprende non soltanto le verifiche sulle persone ai valichi di frontiera e la sorveglianza tra tali valichi, ma anche l’analisi dei rischi per la sicurezza interna e l’analisi delle minacce che possono pregiudicare la sicurezza delle frontiere esterne. È pertanto necessario stabilire le condizioni, i criteri e le regole dettagliate volti a disciplinare sia le verifiche ai valichi di frontiera sia la sorveglianza.

(9) Al fine di evitare eccessivi tempi di attesa ai valichi di frontiera occorrerebbe prevedere, in presenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili, possibilità di snellimento delle verifiche alle frontiere esterne. La sistematica apposizione di un timbro sui documenti dei cittadini di paesi terzi rimane un obbligo in caso di snellimento delle verifiche di frontiera. L’apposizione del timbro consente di determinare con certezza la data e il luogo dell’attraversamento della frontiera, senza accertare in tutti i casi se siano state eseguite tutte le misure di controllo dei documenti di viaggio prescritte.

(10) Al fine di ridurre i tempi di attesa dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, occorrerebbe prevedere, se le circostanze lo consentono, corsie separate ai valichi di frontiera segnalate da indicazioni uniformi in tutti gli Stati membri. Corsie separate dovrebbero essere previste negli aeroporti internazionali. Se ritenuto opportuno e se le circostanze locali lo consentono, gli Stati membri dovrebbero considerare l’allestimento di corsie separate ai valichi delle frontiere marittime e terrestri.

(11) Gli Stati membri dovrebbero evitare che le procedure di controllo alle frontiere esterne costituiscano un ostacolo maggiore agli scambi economici, sociali e culturali. A tal fine, dovrebbero predisporre personale e risorse appropriati.

(12) Gli Stati membri dovrebbero designare il servizio o i servizi nazionali incaricati, ai sensi della legislazione nazionale, dei compiti di controllo di frontiera. Ove in uno stesso Stato membro più servizi siano incaricati dei compiti di controllo di frontiera, dovrebbe essere garantita una cooperazione stretta e permanente.

(13) La cooperazione operativa e l’assistenza tra Stati membri in materia di controllo di frontiera dovrebbero essere gestite e coordinate dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri, istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 [6].

(14) Il presente regolamento non pregiudica i controlli effettuati nell’ambito delle competenze generali di polizia, né i controlli di sicurezza sulle persone identici a quelli effettuati per i voli interni, né la facoltà degli Stati membri di sottoporre i bagagli a controlli di carattere eccezionale a norma del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991[7], relativo all’eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria, né le legislazioni nazionali relative al possesso di documenti di viaggio e d’identità o all’obbligo di dichiarare la propria presenza nel territorio dello Stato membro interessato.

(15) Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà, in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera alle frontiere interne. È opportuno stabilire le pertinenti condizioni e procedure, al fine di garantire che tale provvedimento è eccezionale e che è rispettato il principio di proporzionalità. L’estensione e la durata del controllo di frontiera temporaneamente ripristinato alle frontiere interne dovrebbero essere limitate allo stretto necessario per rispondere a tale minaccia.

(16) In uno spazio di libera circolazione delle persone, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe costituire un’eccezione. Non si dovrebbero effettuare controlli di frontiera o imporre formalità a causa del solo attraversamento della frontiera.

(17) È opportuno prevedere una procedura che consenta alla Commissione di adeguare talune modalità pratiche del controllo di frontiera. In tal caso, sono adottate le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 [8], recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(18) È altresì opportuno prevedere una procedura che consenta agli Stati membri di notificare alla Commissione le modifiche apportate ad altre modalità pratiche del controllo di frontiera.

(19) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di norme applicabili all’attraversamento delle frontiere da parte delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Dovrebbe essere attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento.

(21) In deroga all’articolo 299 del trattato, il presente regolamento si applica esclusivamente ai territori europei della Francia e dei Paesi Bassi. Esso non pregiudica il regime specifico applicato a Ceuta e Melilla, quale definito nell’accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione diapplicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 [9].

(22) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo. Poiché il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell’articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(23) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen [10], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione1999/437/CE del Consiglio [11], relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(24) È necessario definire un regime per permettere a rappresentanti dell’Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d’esecuzione. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere fra il Consiglio dell’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi [12], allegato al summenzionato accordo.

(25) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio 2004/849/CE [13] e 2004/860/CE[14].

(26) È necessario definire un regime per permettere a rappresentanti della Svizzera di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d’esecuzione. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera allegato al summenzionato accordo.

(27) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000 [15], riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolato da esso o tenuto ad applicarlo.

(28) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002 [16], riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen. L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo.

(29) Nel presente regolamento l’articolo 1, prima frase, l’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), il titolo III e le disposizioni del titolo II e relativi allegati riguardanti il sistema d’informazione Schengen (SIS) sono disposizioni basate sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesse ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e principi

Il presente regolamento prevede l’assenza del controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dell’Unione europea.
Esso stabilisce le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) “frontiere interne”:
a) le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri, degli Stati membri;
b) gli aeroporti degli Stati membri adibiti ai voli interni;
c) i porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari effettuati da traghetti;

2) “frontiere esterne”: le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri, che non siano frontiere interne;

3) “volo interno”: qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori degli Stati membri o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di un paese terzo;

4) “collegamento regolare effettuato da traghetto”: qualunque collegamento effettuato da traghetto tra gli stessi due o più porti situati nel territorio degli Stati membri senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori e comportante il trasporto di persone e veicoli in base ad un orario pubblicato;

5) “beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione”:
a) i cittadini dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato, nonché i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione che esercita il suo diritto alla libera circolazione sul territorio dell’Unione europea, ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 [17], relativa al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
b) i cittadini di paesi terzi e i loro familiari, qualunque sia la loro nazionalità, che, in virtù di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione;

6) “cittadino di paese terzo”: chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato e non è contemplato dal punto 5 del presente articolo;

7) “persona segnalata ai fini della non ammissione”: qualsiasi cittadino di paese terzo segnalato nel sistema d’informazione Schengen (SIS) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 96 della convenzione di Schengen;

8) “valico di frontiera”: ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne;

9) “controllo di frontiera”: l’attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del presente regolamento, in risposta esclusivamente all’intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera;

10) “verifiche di frontiera”: le verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di accertare che le persone, compresi i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possano essere autorizzati ad entrare nel territorio degli Stati membri o autorizzati a lasciarlo;

11) “sorveglianza di frontiera”: la sorveglianza delle frontiere tra i valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti, allo scopo di evitare che le persone eludano le verifiche di frontiera;

12) “verifica in seconda linea”: una verifica supplementare che può essere effettuata in un luogo specifico, diverso da quello in cui sono effettuate le verifiche su tutte le persone (prima linea);

13) “guardia di frontiera”: il pubblico ufficiale assegnato, conformemente alla legislazione nazionale, ad un valico di frontiera oppure lungo la frontiera o nelle immediate vicinanze di quest’ultima, che assolve, in conformità del presente regolamento e della legislazione nazionale, compiti di controllo di frontiera;

14) “vettore”: ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale;

15) “permesso di soggiorno”:
a) tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio,del 13 giugno 2002 [18], che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi;
b) qualsiasi altro documento rilasciato da uno Stato membro a cittadini di paesi terzi che autorizzi questi ultimi a soggiornare o a rientrare nel suo territorio, ad eccezione dei permessi temporanei rilasciati in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi della lettera a) o di una domanda d’asilo;

16) “nave da crociera”: una nave che effettua un viaggio secondo un programma prestabilito, che comprende un programma di escursioni turistiche nei vari porti e durante il quale di norma non vi è né imbarco né sbarco di passeggeri;

17) “navigazione da diporto”: l’uso di imbarcazioni da diporto a fini sportivi o turistici;

18) “pesca costiera”: le attività di pesca effettuate mediante navi che rientrano quotidianamente o entro 36 ore in un porto situato nel territorio degli Stati membri senza fare scalo in un porto situato in un paese terzo;

19) “minaccia per la salute pubblica”: qualunque malattia con potenziale epidemico ai sensi del regolamento sanitario internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanità e altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione applicabili ai cittadini degli Stati membri.

Articolo 3
Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro, senza pregiudizio:
a) dei diritti dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione;
b) dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.

TITOLO II

FRONTIERE ESTERNE

CAPO I

Attraversamento delle frontiere esterne e condizioni d’ingresso

Articolo 4
Attraversamento delle frontiere esterne

1. Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti. Ai valichi di frontiera che non sono aperti 24 ore al giorno gli orari di apertura devono essere indicati chiaramente.
Gli Stati membri notificano l’elenco dei loro valichi di frontiera alla Commissione a norma dell’articolo 34.

2. In deroga al paragrafo 1, possono essere previste eccezioni all’obbligo di attraversare le frontiere esterne ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura:
a) nell’ambito della navigazione da diporto o della pesca costiera;
b) per il personale marittimo che si reca a terra per soggiornare nella località del porto ove la nave fa scalo o nei comuni limitrofi;
c) per persone o gruppi di persone, in presenza di una necessità di carattere particolare, purché siano in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione nazionale e purché non ostino ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna degli Stati membri;
d) per persone o gruppi di persone in caso di un’imprevista situazione d’emergenza.

3. Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 2 o i loro obblighi in materia di protezione internazionale, gli Stati membri impongono sanzioni, a norma della legislazione nazionale, in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti.
Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 5
Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi

1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi, le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:
a) essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera;
b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001 [19], che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno valido;
c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
d) non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione;
e) non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi.

2. L’allegato I comprende un elenco non esauriente dei giustificativi che le guardie di frontiera possono chiedere ai cittadini di paesi terzi al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 1, lettera c).

3. La valutazione dei mezzi di sussistenza si effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello o negli Stati membri interessati di vitto e alloggio in sistemazione economica, moltiplicati per il numero di giorni del soggiorno.
Gli importi di riferimento fissati dagli Stati membri sono notificati alla Commissione a norma dell’articolo 34.
La valutazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti può basarsi sul possesso di contanti, assegni turistici e carte di credito da parte del cittadino di paese terzo. Le dichiarazioni di presa a carico, qualora siano previste dalle legislazioni nazionali, e, nel caso di cittadini di paesi terzi che vengano ospitati, le lettere di garanzia delle persone ospitanti, quali definite dalle legislazioni nazionali, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

4. In deroga al paragrafo 1:
a) i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 ma sono in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da uno degli Stati membri o, se richiesto, di entrambi i documenti, sono ammessi ad entrare nei territori degli altri Stati membri ai fini di transito, affinché possano raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto di ritorno, a meno che non figurino nell’elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro alle cui frontiere esterne essi si presentano e che tale segnalazione sia accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il transito;
b) i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, salvo la lettera b), e che si presentano alla frontiera possono essere ammessi nei territori degli Stati membri se è stato loro rilasciato un visto alla frontiera a norma del regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio,del 27 febbraio 2003 [20], relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito.
I visti rilasciati alla frontiera sono riportati in un elenco.
Se non è possibile apporre un visto sul documento, esso è apposto, in via eccezionale, su un foglio separato inserito nel documento. In tal caso viene utilizzato il modello uniforme di foglio per l’apposizione di un visto istituito dal regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002[21], relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l’apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio;
c) i cittadini di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 possono essere autorizzati da uno Stato membro ad entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali.
Qualora il cittadino di paese terzo interessato sia oggetto di una segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera d), lo Stato membro che ne autorizza l’ingresso nel suo territorio ne informa gli altri Stati membri.

CAPO II

Controllo delle frontiere esterne e respingimento

Articolo 6
Effettuazione delle verifiche di frontiera

1. Le guardie di frontiera esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana.
Tutte le misure adottate nell’esercizio delle loro funzioni sono proporzionate agli obiettivi perseguiti con tali misure.

2. Nell’effettuare le verifiche di frontiera, le guardie di frontiera non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

Articolo 7
Verifiche di frontiera sulle persone

1. L’attraversamento delle frontiere esterne è oggetto di verifiche da parte delle guardie di frontiera. Le verifiche sono effettuate a norma del presente capo.
Le verifiche possono riguardare anche i mezzi di trasporto e gli oggetti di cui sono in possesso le persone che attraversano la frontiera.
In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato.

2. Chiunque attraversi la frontiera è sottoposto a una verifica minima che consenta di stabilirne l’identità dietro produzione o esibizione dei documenti di viaggio. Questa verifica minima consiste nel semplice e rapido accertamento della validità del documento che consente al legittimo titolare di attraversare la frontiera e della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione, se del caso servendosi di dispositivi tecnici e consultando nelle pertinenti banche dati le informazioni relative esclusivamente ai documenti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.
La verifica minima di cui al primo comma costituisce la regola per i beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione.
Tuttavia, quando effettuano verifiche minime sui beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione le guardie di frontiera possono, in modo non sistematico, consultare banche dati nazionali ed europee per accertarsi che una persona non rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per la sicurezza interna, l’ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri oppure una minaccia per la salute pubblica.
Le conseguenze di tali consultazioni non mettono in discussione il diritto d’ingresso nel territorio dello Stato membro interessato di cui godono, a norma della direttiva 2004/38/CE, i beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione.

3. All’ingresso e all’uscita, i cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite.

a) La verifica approfondita all’ingresso comporta la verifica delle condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, nonché, se del caso, dei documenti che autorizzano il soggiorno e l’esercizio di un’attività professionale. Tale verifica comprende un esame dettagliato articolato nei seguenti elementi:
i) l’accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento non scaduto valido per l’attraversamento della frontiera e, all’occorrenza, che il documento sia provvisto del visto o del permesso di soggiorno richiesto;
ii) la disamina approfondita del documento di viaggio per accertare la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione;
iii) la disamina dei timbri d’ingresso e di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo interessato al fine di accertare, raffrontando le date d’ingresso e di uscita, se tale persona non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri;
iv) gli accertamenti relativi al luogo di partenza e di destinazione del cittadino di paese terzo interessato nonché lo scopo del soggiorno previsto e, se necessario, la verifica dei documenti giustificativi corrispondenti;
v) l’accertamento che il cittadino di paese terzo interessato disponga di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata e lo scopo del soggiorno previsto, sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale è sicuro di essere ammesso, ovvero che sia in grado di acquisire legalmente detti mezzi;
vi) l’accertamento che il cittadino di paese terzo interessato, i suoi mezzi di trasporto e gli oggetti da esso trasportati non costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Tale accertamento comporta la consultazione diretta dei dati e delle segnalazioni relativi alle persone e, se necessario, agli oggetti inclusi nel SIS e negli archivi nazionali di ricerca nonché, se del caso, l’attuazione della condotta da adottare per effetto della segnalazione in questione.

b) La verifica approfondita all’uscita comporta:
i) l’accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento valido per l’attraversamento della frontiera;
ii) la disamina del documento di viaggio per accertare la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione;
iii) se possibile, l’accertamento che il cittadino di paese terzo non sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

c) In aggiunta alle verifiche di cui alla lettera b), la verifica approfondita all’uscita può inoltre comportare:
i) l’accertamento che la persona sia in possesso di un visto valido, qualora richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001, tranne nel caso in cui sia titolare di un permesso di soggiorno valido;
ii) l’accertamento che la persona non abbia superato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri;
iii) la consultazione delle segnalazioni di persone od oggetti contenute nel SIS e negli archivi nazionali di ricerca.

4. Se sono disponibili le necessarie strutture e se il cittadino di paese terzo ne fa richiesta, tali verifiche approfondite sono effettuate in un luogo non accessibile al pubblico.

5. I cittadini di paesi terzi sottoposti ad una verifica approfondita in seconda linea sono informati sull’obiettivo e sulla procedura seguita per l’effettuazione di tale verifica.
Tali informazioni sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e nella o nelle lingue del o dei paesi limitrofi allo Stato membro interessato e indicano la possibilità per il cittadino di paese terzo di chiedere il nome o il numero di matricola delle guardie di frontiera che effettuano la verifica approfondita in seconda linea nonché il nome del valico di frontiera e la data dell’attraversamento della frontiera.

6. Le verifiche sui beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione sono effettuate a norma della direttiva 2004/38/CE.

7. Le modalità pratiche relative alle informazioni da registrare figurano nell’allegato II.

Articolo 8
Snellimento delle verifiche di frontiera

1. In circostanze eccezionali ed impreviste le verifiche di frontiera alle frontiere esterne possono essere snellite. Tali circostanze eccezionali ed impreviste sono considerate sussistere quando eventi imprevedibili provocano un’intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa ai valichi di frontiera e sono state sfruttate tutte le risorse in termini di organizzazione, di mezzi e di personale.

2. In caso di snellimento delle verifiche di frontiera a norma del paragrafo 1, le verifiche di frontiera all’ingresso hanno, in linea di principio, la precedenza sulle verifiche di frontiera all’uscita.
La decisione di snellire le verifiche è presa dalla guardia di frontiera che esercita il comando presso il valico di frontiera.
Tale snellimento è temporaneo, adattato alle circostanze che lo giustificano e attuato progressivamente.

3. Anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera la guardia di frontiera timbra i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sia in ingresso che in uscita, a norma dell’articolo 10.

4. Ciascuno Stato membro trasmette annualmente al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente articolo.

Articolo 9
Allestimento di corsie separate e segnaletica

1. Gli Stati membri allestiscono corsie separate, in particolare ai valichi delle frontiere aeree al fine di poter procedere alle verifiche sulle persone a norma dell’articolo 7. Tali corsie sono differenziate mediante una segnaletica recante le indicazioni di cui all’allegato III.
Gli Stati membri possono allestire corsie separate ai valichi delle loro frontiere marittime e terrestri e alle frontiere tra gli Stati membri che non applicano l’articolo 20 alle loro frontiere comuni.
Se gli Stati membri allestiscono corsie separate a tali frontiere, utilizzano una segnaletica recante le indicazioni di cui all’allegato III.
Gli Stati membri assicurano che tali corsie siano indicate con una segnaletica chiara, anche in caso di sospensione delle norme relative all’utilizzo delle corsie separate a norma del paragrafo 4, al fine di garantire il flusso ottimale delle persone che attraversano la frontiera.

2. a) I beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione sono autorizzati a servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte A dell’allegato III. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B dell’allegato III.
b) Tutte le altre persone si servono delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B dell’allegato III.
Le indicazioni sui pannelli di cui alle lettere a) e b) possono figurare nella o nelle lingue ritenute appropriate da ciascuno Stato membro.

3. Ai valichi delle frontiere marittime e terrestri gli Stati membri possono separare il traffico di veicoli allestendo corsie distinte per i veicoli leggeri, gli automezzi pesanti e gli autobus, a mezzo dei pannelli di cui all’allegato III, parte C.
Gli Stati membri possono, se del caso, modificare le indicazioni figuranti su tali pannelli in base alle circostanze locali.

4. In caso di squilibrio temporaneo nei flussi di traffico ad un determinato valico di frontiera, le norme relative all’utilizzo delle corsie separate possono essere sospese dalle autorità competenti per il tempo necessario al ristabilimento dell’equilibrio.

5. L’adeguamento della segnaletica esistente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 è completato entro il 31 maggio 2009. Qualora gli Stati membri sostituiscano la segnaletica esistente o ne installino una nuova prima di tale data, rispettano le indicazioni di cui ai suddetti paragrafi.

Articolo 10
Apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi

1. Sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell’ingresso e dell’uscita. In particolare, è apposto un timbro d’ingresso o di uscita:
a) sui documenti dei cittadini di paesi terzi che consentono di attraversare la frontiera, muniti di un visto in corso di validità;
b) sui documenti che consentono di attraversare la frontiera che sono in possesso di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rilasciato un visto alla frontiera da uno Stato membro;
c) sui documenti che consentono di attraversare la frontiera che sono in possesso di cittadini di paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto.

2. È apposto un timbro d’ingresso o di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui all’articolo 10 di detta direttiva.
È apposto un timbro d’ingresso o di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di cittadini di paesi terzi che beneficiano del diritto comunitario alla libera circolazione, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui all’articolo 10 della direttiva 2004/38/CE.

3. Non è apposto il timbro d’ingresso o di uscita:
a) sui documenti di viaggio di capi di Stato e personalità il cui arrivo sia stato preventivamente annunciato in forma ufficiale per via diplomatica;
b) sulle licenze di pilota o sui tesserini di membro di equipaggio di un aeromobile;
c) sui documenti di viaggio dei marittimi che soggiornano nel territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo;
d) sui documenti di viaggio dell’equipaggio e dei passeggeri di navi da crociera che non sono soggetti alle verifiche di frontiera ai sensi dell’allegato VI, punto 3.2.3;
e) sui documenti che consentono l’attraversamento della frontiera da parte dei cittadini di Andorra, Monaco e San Marino.
Su richiesta di un cittadino di paese terzo è possibile rinunciare, in via eccezionale, all’apposizione del timbro di ingresso o di uscita qualora ciò possa causargli gravi difficoltà. In tal caso l’ingresso o l’uscita sono registrati su un foglio separato con la menzione del nome e del numero di passaporto. Questo foglio è consegnato al cittadino di paese terzo.

4. Le modalità pratiche dell’apposizione del timbro sono stabilite nell’allegato IV.

5. I cittadini di paesi terzi sono informati, quando possibile, dell’obbligo incombente alla guardia di frontiera di apporre un timbro sul loro documento di viaggio al momento dell’ingresso e dell’uscita, anche in caso di snellimento delle verifiche a norma dell’articolo 8.

6. Entro la fine del 2008 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni relative all’apposizione di timbri sui documenti di viaggio.

Articolo 11
Presunzione in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno

1. Se il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo non reca il timbro d’ingresso, le autorità nazionali competenti possono presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione.

2. La presunzione di cui al paragrafo 1 può essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, che dimostrino che l’interessato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.
In tal caso:
a) quando un cittadino di paese terzo è individuato sul territorio di uno Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen, le autorità competenti, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, indicano sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo la data e il luogo in cui la persona in questione ha attraversato la frontiera esterna di uno degli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen;
b) quando un cittadino di paese terzo è individuato sul territorio di uno Stato membro nei confronti del quale non è stata ancora presa la decisione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, le autorità competenti, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, indicano sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo la data e il luogo in cui la persona in questione ha attraversato la frontiera esterna di detto Stato membro.
Oltre alle indicazioni di cui alle lettere a) e b), può essere fornito al cittadino di paese terzo il modello figurante nell’allegato VIII.
Gli Stati membri si informano e informano la Commissione e il segretariato generale del Consiglio delle rispettive prassi nazionali relative alle indicazioni di cui al presente articolo.

3. Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non è confutata, le autorità competenti possono espellere il cittadino di paese terzo dal territorio degli Stati membri in questione.

Articolo 12
Sorveglianza di frontiera

1. La sorveglianza si prefigge principalmente di impedire l’attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di adottare misure contro le persone entrate illegalmente.

2. Le guardie di frontiera si servono di unità fisse o mobili per effettuare la sorveglianza di frontiera.
Tale sorveglianza viene effettuata in modo da impedire alle persone di eludere le verifiche ai valichi di frontiera o da dissuaderle dal farlo.

3. La sorveglianza tra i valichi di frontiera è effettuata da guardie di frontiera in numero e con metodi adatti ai rischi e alle minacce esistenti o previsti. Essa comporta cambiamenti frequenti ed improvvisi dei periodi di sorveglianza, in modo che chi attraversa senza autorizzazione la frontiera corra il rischio costante di essere individuato.

4. La sorveglianza è effettuata da unità fisse o mobili che svolgono i loro compiti pattugliando o appostandosi in luoghi riconosciuti come sensibili o supposti tali allo scopo di fermare le persone che attraversano illegalmente la frontiera. La sorveglianza può essere effettuata facendo ricorso anche a mezzi tecnici, compresi dispositivi elettronici.

5. Possono essere adottate modalità di sorveglianza supplementari secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 13
Respingimento

1. Sono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d’ingresso previste dall’articolo 5, paragrafo 1, e non rientrino nelle categorie di persone di cui all’articolo 5, paragrafo 4. Ciò non pregiudica l’applicazione di disposizioni particolari relative al diritto d’asilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata.

2. Il respingimento può essere disposto solo con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni precise. Il provvedimento è adottato da un’autorità competente secondo la legislazione nazionale ed è d’applicazione immediata.
Il provvedimento motivato indicante le ragioni precise del respingimento è notificato a mezzo del modello uniforme di cui all’allegato V, parte B, compilato dall’autorità che, secondo la legislazione nazionale, è competente a disporre il respingimento. Il modello uniforme compilato è consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta del provvedimento a mezzo del medesimo modello uniforme.

3. Le persone respinte hanno il diritto di presentare ricorso.
I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale.
Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per conto del cittadino di paese terzo a norma della legislazione nazionale.
L’avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo sul provvedimento di respingimento.
Fatto salvo qualsiasi indennizzo concesso a norma della legislazione nazionale, il cittadino di paese terzo interessato ha diritto a che lo Stato membro che ha proceduto al respingimento rettifichi il timbro di ingresso annullato e tutti gli altri annullamenti o aggiunte effettuati, se in esito al ricorso il provvedimento di respingimento risulta infondato.

4. Le guardie di frontiera vigilano affinché un cittadino di paese terzo oggetto di un provvedimento di respingimento non entri nel territorio dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri raccolgono statistiche sul numero di persone respinte, i motivi del respingimento, la cittadinanza delle persone respinte e il tipo di frontiera (terrestre, aerea, marittima) alla quale sono state respinte. Gli Stati membri trasmettono annualmente tali statistiche alla Commissione. La Commissione pubblica ogni due anni una compilazione delle statistiche fornite dagli Stati membri.

6. Le modalità del respingimento figurano nell’allegato V, parte A.

CAPO III
Personale e risorse per il controllo di frontiera e cooperazione tra gli Stati membri

Articolo 14
Personale e risorse per il controllo di frontiera

Gli Stati membri predispongono personale e risorse appropriati e sufficienti per effettuare il controllo di frontiera alle frontiere esterne a norma degli articoli da 6 a 13 in modo da garantire un livello efficace, elevato ed uniforme di controllo alle frontiere esterne.

Articolo 15
Esecuzione dei controlli

1. Il controllo di frontiera a norma degli articoli da 6 a 13 è eseguito dalle guardie di frontiera ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e alla legislazione nazionale.
Nell’esecuzione di tale controllo di frontiera le guardie di frontiera conservano il potere di avviare azioni penali conferito loro dalla legislazione nazionale e che esula dal campo di applicazione del presente regolamento.
Gli Stati membri assicurano che le guardie di frontiera siano professionisti specializzati e debitamente formati. Gli Stati membri incoraggiano le guardie di frontiera ad apprendere le lingue, in particolare quelle necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera in base alla rispettiva legislazione nazionale, a norma dell’articolo 34.

3. Ai fini di un’esecuzione efficace del controllo di frontiera, ciascuno Stato membro garantisce una cooperazione stretta e permanente tra i servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera.

Articolo 16
Cooperazione tra gli Stati membri

1. Gli Stati membri si prestano assistenza e assicurano tra loro una cooperazione stretta e permanente ai fini di un’esecuzione efficace del controllo di frontiera a norma degli articoli da 6 a 15. Essi si scambiano tutte le informazioni utili.

2. La cooperazione operativa tra Stati membri nella gestione delle frontiere esterne è coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (di seguito “l’Agenzia”), istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004.

3. Fatte salve le competenze dell’Agenzia, gli Stati membri possono continuare la cooperazione operativa con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, compreso lo scambio di ufficiali di collegamento, laddove tale cooperazione integri l’azione dell’Agenzia stessa.
Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell’Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.
Gli Stati membri riferiscono all’Agenzia su tale cooperazione operativa di cui al primo comma.

4. Gli Stati membri provvedono alla formazione sulle norme in materia di controllo di frontiera e sui diritti fondamentali. Al riguardo si tiene conto delle norme comuni di formazione definite e ulteriormente sviluppate dall’Agenzia.

Articolo 17
Controllo congiunto

1. Gli Stati membri che non applicano l’articolo 20 alle frontiere terrestri comuni possono, fino alla data di applicazione del suddetto articolo, effettuare un controllo congiunto di tali frontiere comuni, nel qual caso una persona può essere fermata una sola volta ai fini dell’effettuazione delle verifiche d’ingresso e d’uscita, fatta salva la responsabilità individuale degli Stati membri derivante dagli articoli da 6 a 13.
A tal fine, gli Stati membri possono concludere tra loro accordi bilaterali.

2. Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi conclusi a norma del paragrafo 1.

CAPO IV
Norme specifiche relative alle verifiche di frontiera

Articolo 18
Norme specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l’attraversamento delle frontiere esterne

Le norme specifiche di cui all’allegato VI si applicano alla verifica effettuata nei diversi tipi di frontiera e sui diversi mezzi di trasporto utilizzati per l’attraversamento dei valichi di frontiera.
Tali norme specifiche possono comportare deroghe all’articolo 5 e agli articoli da 7 a 13.

Articolo 19
Norme specifiche relative alle verifiche su talune categorie di persone

1. Le norme specifiche di cui all’allegato VII si applicano alle verifiche relative alle seguenti categorie di persone:
a) capi di Stato e membri della (delle) loro delegazione(i);
b) piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio;
c) marittimi;
d) titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali;
e) lavoratori transfrontalieri;
f) minori.
Tali norme specifiche possono comportare deroghe all’articolo 5 e agli articoli da 7 a 13.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i modelli di tessere rilasciate dai loro ministeri degli Affari esteri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari nonché alle loro famiglie, a norma dell’articolo 34.

TITOLO III

FRONTIERE INTERNE

CAPO I
Soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne

Articolo 20
Attraversamento delle frontiere interne

Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Articolo 21
Verifiche all’interno del territorio

La soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica:
a) l’esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti degli Stati membri in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l’esercizio di queste competenze non abbia effetto equivalente alle verifiche di frontiera; ciò vale anche nelle zone di frontiera. Ai sensi della prima frase, l’esercizio delle competenze di polizia può non essere considerato equivalente, in particolare, all’esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure di polizia:
i) non hanno come obiettivo il controllo di frontiera;
ii) si basano su informazioni e l’esperienza generali di polizia quanto a possibili minacce per la sicurezza pubblica e sono volte, in particolare, alla lotta contro la criminalità transfrontaliera;
iii) sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne;
iv) sono effettuate sulla base di verifiche a campione;
b) il controllo di sicurezza sulle persone effettuato nei porti o aeroporti dalle autorità competenti in forza della legislazione di ciascuno Stato membro, dai responsabili portuali o aeroportuali o dai vettori, semprechè tale controllo venga effettuato anche sulle persone che viaggiano all’interno di uno Stato membro;
c) la possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con sé documenti d’identità;
d) l’obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel territorio di uno Stato membro ai sensi delle disposizioni dell’articolo 22 della convenzione di Schengen.

Articolo 22
Eliminazione degli ostacoli al traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne

Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne, in particolare gli eventuali limiti di velocità non dettati esclusivamente da considerazioni in materia di sicurezza stradale.
Al tempo stesso gli Stati membri sono pronti a predisporre strutture destinate alle verifiche, qualora siano ripristinati i controlli alle frontiere interne.

CAPO II

Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

Articolo 23
Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

1. In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, uno Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne per un periodo limitato a una durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se essa supera i trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 24 o, in caso d’urgenza, secondo la procedura di cui all’articolo 25. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo di tale controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.

2. Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna persiste al di là del periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera giustificato dalle stesse motivazioni indicate al paragrafo 1 e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 26.

Articolo 24
Procedura in caso di avvenimenti prevedibili

1. Quando uno Stato membro intende ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, ne dà quanto prima comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione e fornisce, non appena disponibili, le informazioni seguenti:
a) i motivi del ripristino proposto, precisando gli avvenimenti che costituiscono una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna;
b) l’estensione del ripristino proposto, precisando le frontiere alle quali il controllo di frontiera sarà ripristinato;
c) la denominazione dei valichi di frontieraautorizzati;
d)la data e la durata del ripristino proposto;
e) eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri.

2. A seguito della notifica dello Stato membro interessato ed in vista della consultazione di cui al paragrafo 3, la Commissione può emettere un parere, fatto salvo l’articolo 64, paragrafo 1, del trattato.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, nonché il parere che la Commissione può esprimere a norma del paragrafo 2, sono oggetto di consultazioni tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera, gli altri Stati membri e la Commissione, al fine di organizzare, se necessario, una cooperazione reciprocatra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all’origine del ripristino del controllo di frontiera ed ai rischi per l’ordine pubblico o la sicurezza interna.

4. La consultazione di cui al paragrafo 3 ha luogo almeno quindici giorni prima della data prevista per il ripristino del controllo di frontiera.

Articolo 25
Procedura nei casi che richiedono un’azione urgente

1. Quando l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiedono un’azione urgente, lo Stato membro interessato può ripristinare in via eccezionale e immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne.

2. Lo Stato membro che ripristina il controllo di frontiera alle frontiere interne ne avverte senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e fornisce le informazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, indicando i motivi che giustificano il ricorso a questa procedura.

Articolo 26
Procedura di proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne

1. Gli Stati membri possono prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne, a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, soltanto previa comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione.

2. Lo Stato membro che prevede di prorogare il controllo di frontiera fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le appropriate informazioni relative ai motivi della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. Si applicano le disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 27
Informazione del Parlamento europeo

Lo Stato membro interessato o, se opportuno, il Consiglio informa il Parlamento europeo quanto prima delle misure adottate ai sensi degli articoli 24, 25 e 26. A partire dalla terza proroga consecutiva ai sensi dell’articolo 26, lo Stato membro interessato, se richiesto, riferisce al Parlamento europeo sulla necessità del controllo di frontiera alle frontiere interne.

Articolo 28
Disposizioni in caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

In caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del titolo II.

Articolo 29
Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

Lo Stato membro che ha ripristinato il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell’articolo 23 conferma la data della soppressione del controllo e trasmette, nel contempo o entro breve termine, al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione una relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne precisando, in particolare, il funzionamento delle verifiche e l’efficacia del ripristino del controllo di frontiera.

Articolo 30
Informazione del pubblico

La decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne è presa secondo criteri di trasparenza e ne viene data piena informazione al pubblico, salvo che imprescindibili motivi di sicurezza lo impediscano.

Articolo 31
Riservatezza

Su richiesta dello Stato membro interessato, gli altri Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione rispettano il carattere riservato delle informazioni fornite nell’ambito del ripristino e della proroga del controllo di frontiera, nonché della relazione redatta a norma dell’articolo 29.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32
Modifiche degli allegati

Gli allegati III, IV e VIII sono modificati secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 33
Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, di seguito “il comitato”.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa e sempreché le misure di attuazione adottate secondo tale procedura non modifichino le disposizioni fondamentali del presente regolamento.
Il periodo di cui dall’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. Fatte salve le misure di attuazione già adottate, l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di adozione delle norme e delle decisioni tecniche secondo la procedura di cui al paragrafo 2 è sospesa quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni in questione secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato e, a tal fine, le riesaminano prima della scadenza del periodo di quattro anni.

Articolo 34
Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) l’elenco dei permessi di soggiorno;
b) l’elenco dei rispettivi valichi di frontiera;
c) gli importi di riferimento richiesti per l’attraversamento delle loro frontiere esterne fissati ogni anno dalle autorità nazionali;
d) l’elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera;
e) il facsimile dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri.

2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico le informazioni che le sono state comunicate a norma del paragrafo 1, pubblicandole nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, e con ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 35
Traffico frontaliero locale

Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme comunitarie e gli accordi bilaterali vigenti in materia di traffico frontaliero locale.

Articolo 36
Ceuta e Melilla

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano il regime specifico che si applica a Ceuta e Melilla, quale definito nella dichiarazione del Regno di Spagna relativa alle città di Ceuta e Melilla di cui all’atto finale dell’accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 [22].

Articolo 37
Notifica di informazioni da parte degli Stati membri

Entro il 26 ottobre 2006, gli Stati membri notificano alla Commissione le loro disposizioni interne relative all’articolo 21, lettere c) e d), alle sanzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e agli accordi bilaterali conclusi a norma dell’articolo 17, paragrafo 1.
Essi notificano le ulteriori modifiche di tali disposizioni entro cinque giorni lavorativi.
Le informazioni comunicate dagli Stati membri sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Articolo 38
Relazione sull’applicazione del titolo III

Entro il 13 ottobre 2009, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del titolo III.
La Commissione presta particolare attenzione alle difficoltà che potrebbero derivare dal ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. Essa presenta, se del caso, proposte volte a rimediare a tali difficoltà.

Articolo 39
Abrogazioni

1. Gli articoli da 2 a 8 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 sono abrogati con effetto dal 13 ottobre 2006.

2. Con effetto dalla data di cui al paragrafo 1 sono abrogati:
a) il manuale comune, compresi i suoi allegati;
b) le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 26 aprile 1994 [SCH/Com-ex (94) 1, rev. 2], del 22 dicembre 1994 (SCH/Com-ex (94) 17, rev. 4) e del 20 dicembre 1995 (SCH/Com-ex (95) 20, rev. 2);
c) l’allegato 7 dell’istruzione consolare comune;
d) il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001[23], che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera;
e) la decisione 2004/581/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 [24], che determina le indicazioni minime da usare nella segnaletica presso i valichi di frontiera esterna;
f) la decisione 2004/574/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 [25], recante modifica del manuale comune;
g) il regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004[26], che stabilisce l’obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all’apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e del manuale comune.

3. I riferimenti agli articoli e agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 40
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2006. Tuttavia, l’articolo 34 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 15 marzo 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio
Il presidente
H. WINKLER

Tutte le NOTE del testo