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Regolamento Dublino – Errore di applicazione dell’art. 19 e nuova domanda di protezione internazionale

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2119 del 30 gennaio 2020

Il Giudice di legittimità con questa ordinanza ha cassato il decreto del Tribunale di Trieste che, incorrendo nell’errore di applicazione dell’art. 19, aveva ritenuto competente la Germania quale stato della UE ove per primo era stata presentata la domanda di protezione, poi rigettata, e nonostante i richiedente si fosse allontanato dal territorio dell’Unione per oltre tre mesi, sul mero presupposto che la Germania non avrebbe negato la propria competenza.
La Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 19, comma 2, par. 2, del reg. U.E. n. 604 del 2013, afferma che allorché lo straniero richiedente la protezione internazionale si sia allontanato dal territorio dell’U.E. per almeno tre mesi, la successiva domanda presentata presso un altro stato membro va considerata come nuova e dà inizio ad un ulteriore procedimento di determinazione dello Stato membro competente senza che possa opporsi alcun discrezionalità nel decidere la competenza da parte del primo o del secondo Stato investito della questione, va quindi accertato se l’allontanamento dal primo stato è perdurato oltre i limiti temporali previsti dall’art. 19 co. 2 di cui innanzi per poter determinare la competenza a decidere sulla nuova domanda di protezione.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 2119 del 30 gennaio 2020