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Regolamento Dublino e obblighi informativi – Il Giudice, prima di ogni altro esame, deve valutare se vi è stato il rispetto dei diritti del richiedente all’informazione

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17963 del 27 agosto 2020

La Corte di Cassazione, nel decidere sul ricorso presentato avverso il decreto di rigetto del Tribunale di Trieste con il quale veniva confermato il provvedimento di trasferimento, ha efficacemente stabilito il principio di diritto secondo il quale le garanzie informative e partecipative di cui agli artt. 4 e 5 Reg. UE 604/2013 non sono mai eludibili e l’omissione degli oneri posti a carico dell’Unità Dublino verso il richiedente la protezione comportano la nullità del provvedimento di trasferimento a prescindere dall’effettivo pregiudizio che possa essere arrecato.

E’ quindi tenuto il Giudice a valutare, prima di ogni altro esame di merito, l’effettivo rispetto dei diritti del richiedente all’informazione secondo il modello stabilito dal Regolamento Dublino senza che possa ammettersi forme surrogate di conoscenza.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 17963 del 27 agosto 2020