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Regolamento Dublino – La compilazione del modulo C3 e lo svolgimento del colloquio personale non assolvono ad alcuna delle garanzie informative previste dall’art. 4 del Reg. UE n. 604/2013

Tribunale di Roma, decreto del 26 giugno 2020

Il Tribunale di Roma ha annullato il decreto di trasferimento in Polonia di un richiedente asilo per violazione delle garanzie informative previste dal Regolamento UE n. 604/2013 (Regolamento Dublino III).

Il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento censurando tra l’altro la violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 4 del Regolamento UE n. 604/2013 per illegittima sovrapposizione tra le procedure di determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale e la procedura per la formalizzazione della domanda di protezione.

L’Amministrazione resistente ha sostenuto in giudizio di aver adempiuto ai propri obblighi informativi attraverso l’assunzione delle dichiarazioni verbalizzate in fase di colloquio personale (ai sensi dell’art.5 Reg. 604/2013) e di compilazione del modello C3 (in allegato) a cui è seguita la consegna dell’opuscolo informativo, come previsto dall’art.4 Reg. 604/2013 e documentato dalla sottoscrizione apposta in calce al modello C3 dal ricorrente e dall’interprete che lo assisteva nella fase di raccolta delle informazioni.

Il Collegio, in accoglimento delle censure mosse dal ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio, ha affermato la mancanza di sovrapposizione tra “la procedura di determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale, e la distinta procedura per la formalizzazione della domanda di protezione (anche in uno Stato che potrebbe, all’esito della c.d. procedura. Dublino, non essere effettivamente competente per il suo esame) disciplinata, quanto alle garanzie informative e alle modalità di formalizzazione della domanda, dalla direttiva 201.3/327 UE del 26 giugno 2013, in particolare dall’art. 12”. Ed invero “Al momento della formalizzazione della domanda di protezione mediante la compilazione del modello C3, sorgono in capo allo Stato membro distinti ed autonomi obblighi informativi che attengono, l’uno alla procedura di determinazione dello Stato Membro competente all’esame della domanda ( laddove, come nel caso di specie, il sistema EURODAC segnali una possibile differente competenza per l’esame della domanda rispetto a quella dello Stato davanti nel quale essa è stata proposta) e l’altro alla procedura di asilo, ove la stessa si svolga, all’esito della c.d. procedura Dublino, nel medesimo stato in cui è stata presentata. Non è quindi possibile, per lo Stato Membro, dimostrare di avere assolto ai doveri informativi imposti dall’art. 4 Regolamento n.604/2013 attraverso l’assolvimento dei differenti doveri informativi che derivano dalla direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013”.

Le conseguenze della violazione del diritto di informazione ex art. 4 Regolamento n. 604/2013 si riverbera sulla validità della decisione di trasferimento, come statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4199 e n. 4200 del 8 settembre 2015, orientamento confermato dalla sentenza n.6055/18. Infatti, secondo il massimo consesso della giustizia amministrativa, “non è possibile valutare l’assolvimento degli obblighi informativi imposti dal Regolamento n.604/2013 con approccio sostanzialistico, ovvero traendone la prova positiva dall’effettivo ed efficace esercizio da parte del ricorrente dei suoi diritti processuali, dal momento che con riguardo alle garanzie partecipative connesse alle procedure di protezione internazionale, non vi è alcun margine per interpretazioni del giudice nazionale non strettamente aderenti alla formulazione normativa e, tanto meno, per interpretazioni di tipo sostanziale […] Le prescrizioni dell’art. 4 del Regolamento Dublino sono obbligatorie e tassative (e non lasciano dubbi interpretativi) e pertanto “esse non possono considerarsi rispettate solo per il fatto che lo straniero interessato ha svolto il colloquio personale di cui all’art. 5 del medesimo Regolamento, in presenza di un mediatore culturale, che costituisce soltanto una delle diverse garanzie informative previste dall’art. 4” .

Dunque “neppure la documentazione dell’effettivo svolgimento del colloquio personale di cui all’art. 5 equivale all’obbligo di essere informati per iscritto in modo sistematico e oggettivo, come avviene attraverso la consegna di un documento appositamente predisposto a questo scopo quale l'”Opuscolo” espressamente indicato dalla norma europea, che mira a garantire la certezza che la informazione sia stata fornita in forma appropriata e oggettiva. La garanzia predisposta dall’art. 4, comma 2, del citato regolamento UE n. 604/2013 assume quindi, anche sul piano sostanziale, un carattere essenziale ed inderogabile”.

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Tribunale di Roma, decreto del 26 giugno 2020