Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

GUCE del 31 marzo 2010

Regolamento n. 265 del Parlamento Europeo e del Consiglio 25 marzo 2010

che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare
l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e c), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera a),
viste le proposte della Commissione europea,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 1,
considerando quanto segue:

(1) La convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania
e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni 2 (la convenzione
Schengen) contiene norme applicabili ai visti per soggiorni di lunga durata che consentono ai titolari di transitare dal territorio degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario
relativo al regime di attraversamento delle frontiere
da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
3, fissa le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi. È opportuno adottare nuove misure per facilitare
la libera circolazione all’interno del territorio degli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen (lo spazio Schengen) dei cittadini di paesi terzi titolari di visto nazionale per soggiorni di lunga durata.

(2) Gli Stati membri dovrebbero convertire il visto per soggiorni
di lunga durata in permesso di soggiorno a tempo debito dall’ingresso nel loro territorio dei cittadini di un
paese terzo che soggiornano legalmente in virtù di un visto per soggiorni di lunga durata affinché questi possano
recarsi in altri Stati membri durante il loro soggiorno
o transitare dal territorio di altri Stati membri quando tornano nei loro paesi di origine. Tuttavia, dall’ingresso del cittadino di un paese terzo nel loro territorio,
sempre più Stati membri non convertono il visto per soggiorni di lunga durata in permesso di soggiorno o vi provvedono con considerevole ritardo. Tale situazione giuridica e pratica ha significative ripercussioni negative sulla libertà di circolazione nello spazio Schengen dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro in virtù di un visto per soggiorni di lunga durata.

(3) Al fine di superare le difficoltà incontrate da questi cittadini
che soggiornano in uno Stato membro in virtù di un visto per soggiorni di lunga durata, è opportuno che il presente regolamento estenda al visto per soggiorni di lunga durata il principio dell’equipollenza tra permesso di soggiorno e visto per soggiorni di breve durata rilasciato
dagli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen. Il visto per soggiorni di lunga durata avrebbe quindi la stessa efficacia del permesso di soggiorno
per quanto riguarda la libertà di circolazione del titolare del visto nello spazio Schengen.

(4) Di conseguenza è opportuno che il titolare di un visto per soggiorni di lunga durata rilasciato da uno Stato membro sia autorizzato a recarsi in altri Stati membri per tre mesi per semestre, alle stesse condizioni del titolare
di permesso di soggiorno. Il presente regolamento fa salve le norme sulle condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni di lunga durata.

(5) In linea con l’attuale prassi degli Stati membri, il presente regolamento fa obbligo agli Stati membri di rilasciare il visto per soggiorni di lunga durata usando il modello uniforme per i visti istituito con il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio 4.

(6) È opportuno che le norme sulla consultazione del sistema
d’informazione Schengen e degli altri Stati membri in caso di segnalazione quando si procede al trattamento di una domanda di permesso di soggiorno si applichino anche al trattamento delle domande di visto per soggiorni
di lunga durata. La libertà di circolazione di un titolare di visto per soggiorni di lunga durata negli altri Stati membri non dovrebbe quindi costituire per questi ultimi un rischio aggiuntivo in termini di sicurezza.

(7) È opportuno modificare di conseguenza la convenzione Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006.

(8) Il presente regolamento non intende scoraggiare gli Stati membri dal rilasciare permessi di soggiorno né dovrebbe incidere sull’obbligo in capo agli stessi di rilasciare permessi
di soggiorno a determinate categorie di cittadini di paesi terzi come previsto da altri strumenti dell’Unione, in particolare la direttiva 2005/71/CE 5, la direttiva 2004/114/CE 6, la direttiva 2004/38/CE 7, la direttiva 2003/109/CE 8
e la direttiva 2003/86/CE9.

(9) A norma della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 10, un cittadino di un paese terzo che soggiorna
irregolarmente nel territorio di uno Stato membro e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di una valida autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare, rilasciata da un altro Stato membro, come un visto per soggiorni di lunga durata, dovrebbe recarsi immediatamente nel territorio di quest’ultimo.

(10) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, in particolare l’istituzione di norme relative alla libera circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dello stesso, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà
sancito all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Dovrebbe essere attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri
in materia di protezione internazionale e di non respingimento.

(12) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda
e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen 11, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo 12.

(13) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo fra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante
l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione,
all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen 13, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio 14.

(14) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis
di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea,
la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità
europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione,
all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen,
che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto
con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE 15.

(15) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
la Danimarca non partecipa all’adozione del presente
regolamento e non è vincolata dalle sue disposizioni
né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, a norma dell’articolo 4 del citato protocollo,
entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(16) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante
la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen 16; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(17) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta
dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen 17; l’Irlanda non partecipa pertantoalla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(18) Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce
un atto basato sull’acquis di Schengen o altrimenti ad esso correlato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

(19) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis
di Schengen o altrimenti ad esso correlato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
La convenzione Schengen è così modificata:

1) l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18
1. I visti per un soggiorno di oltre tre mesi (visti per soggiorni di lunga durata) sono visti nazionali rilasciati da uno degli Stati membri in conformità della propria legislazione
interna o di quella dell’Unione. Tali visti sono emessi in base al modello uniforme per i visti di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio 18 e sono contrassegnati dalla lettera “D” nella dicitura indicante il tipo di visto. Sono compilati in conformità delle pertinenti disposizioni dell’allegato
VII del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) 19.

2. I visti per soggiorni di lunga durata hanno una validità non superiore a un anno. Qualora uno Stato membro autorizzi
uno straniero a soggiornare sul suo territorio per un periodo superiore a un anno, il visto per soggiorni di lunga durata è sostituito prima della scadenza della sua validità con un titolo di soggiorno.

2) l’articolo 21 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati membri possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purché tali documenti siano in corso di validità, circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi per semestre nel territorio degli altri Stati membri, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) 20, e non figurino nell’elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro interessato.

b) dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis. Il diritto alla libera circolazione di cui al paragrafo
1 si applica altresì agli stranieri titolari di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità rilasciato da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 18.»;

3) l’articolo 25 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora uno Stato membro preveda di accordare un titolo di soggiorno, esso effettua sistematicamente una ricerca nel sistema d’informazione Schengen. Qualora uno Stato membro preveda di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, esso consulta preliminarmente lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione e tiene conto degli interessi di quest’ultimo; il titolo di soggiorno è accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari
o in conseguenza di obblighi internazionali.

Qualora il titolo di soggiorno sia rilasciato, lo Stato membro
che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest’ultima ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone segnalate.»;

b) dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Prima di effettuare una segnalazione ai fini della non ammissione a norma dell’articolo 96, gli Stati membri
controllano i registri nazionali dei visti per soggiorni di lunga durata o dei titoli di soggiorno rilasciati.»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai visti per soggiorni di lunga durata.».

Articolo 2
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 è modificato come segue:

1) il paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:
«b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo 21, salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità.

2) il paragrafo 4, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a) i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 ma che sono in possesso
di un permesso di soggiorno, di un visto per soggiorni di lunga durata o di un visto di ritorno rilasciato da uno degli Stati membri o, se richiesto, di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata e di un visto di ritorno, sono ammessi ad entrare nei territori degli altri Stati membri ai fini di transito, affinché
possano raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, il visto per soggiorni di lunga durata o il visto di ritorno, a meno che non figurino nell’elenco nazionale delle persone segnalate
dallo Stato membro alle cui frontiere esterne essi si presentano e che tale segnalazione sia accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il transito;».

Articolo 3
Il presente regolamento non incide sull’obbligo in capo agli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno ai cittadini di paesi terzi in conformità di altri strumenti dell’Unione.

Articolo 4
La Commissione e gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi interessati in modo accurato ed esauriente sul presente
regolamento.

Articolo 5
Entro il 5 aprile 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente
regolamento. Ove opportuno, tale relazione è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in conformità dei trattati.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 2010.

Scarica il Regolamento in formato .pdf.

  1. Posizione del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 marzo 2010.
  2. GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
  3. GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
  4. GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.
  5. Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a
    una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini
    di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005,
    pag. 15).
  6. Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa
    alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi
    di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato
    (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12).
  7. Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
    29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro
    familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
    Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77; versione rettificata
    nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35).
  8. Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, rela­tiva allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).
  9. Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa
    al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003,
    pag. 12).
  10. GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
  11. GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
  12. GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
  13. GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
  14. GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
  15. GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.
  16. GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
  17. GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
  18. GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.
  19. GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.
  20. GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
  21. GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.