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Regolarizzazione: Tar si pronuncia sulla questione dei “tre mesi”

Con la sentenza del TAR Emilia – Romagna (Sezione I) del 12 giugno scorso, si prende posizione per la prima volta relativamente ad un problema interpretativo “scottante” in materia di regolarizzazione.
Secondo l’interpretazione restrittiva del Ministero dell’Interno contenuta in una circolare del 9 settembre 2002, “può essere regolarizzato solo il lavoratore occupato almeno per i tre mesi antecedenti la data del 10 settembre 2002, e cioè dalla data del 10 giugno 2002”. Di conseguenza la regolarizzazione potrebbe essere consentita solo per quei rapporti di lavoro che siano iniziati almeno
tre mesi prima dall’entrata in vigore della norma cioè il 10 giugno 2002, mentre non potrebbero essere regolarizzati quei rapporti di lavoro che fossero iniziati successivamente a tale data.

Questa interpretazione restrittiva è stata drasticamente smentita dalla Sentenza di cui sopra con cui si ritiene che la regolarizzazione possa essere ammessa anche nei confronti di chi abbia iniziato comunque la prestazione lavorativa all’interno del trimestre indicato dalla norma in questione (art. 33 della Legge 30 luglio 2002, n. 189).

In altre parole, in base alla sentenza del TAR Emilia – Romagna, è sufficiente che il rapporto di lavoro sia iniziato nel periodo compreso tra il 10 giugno 2002 ed il 10 settembre 2002, anche se non si è svolto per tutto il periodo considerato.
L’interpretazione risolve sia il problema di quelle persone che hanno svolto un rapporto di lavoro prima del 10 giugno ma poi, per varie ragioni, lo hanno interrotto o sospeso, sia di quei soggetti che hanno invece iniziato il rapporto di lavoro dopo il 10 giugno 2002.
Naturalmente verificheremo se tale orientamento interpretativo verrà confermato anche da altre sedi giudiziarie competenti ed, in tal caso, non mancheremo di darne notizia. Certamente questa è una informazione utile per chi si vedesse o si fosse già visto notificare un provvedimento di diniego della domanda di regolarizzazione motivato in base al fatto che il rapporto di lavoro non si sarebbe svolto per almeno tre mesi consecutivi antecedenti l’entrata in vigore della norma.

Il termine previsto per fare ricorso al TAR è di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento ed è importante precisare a tal fine la regola generale per cui il decorso dei termini processuali “è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione” (art. 1, L. 7.10.1969 n. 742).

Esempio pratico – Un provvedimento di rifiuto della domanda di regolarizzazione notificato nei primi giorni di luglio può essere ancora oggetto di ricorso perché, dal punto di vista legale, non sono ancora trascorsi i 60 giorni previsti dalla legge in quanto il computo del termine per proporre ricorso si “interrompe” nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre.