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Regolarizzazione ex dl. 34/2020 c. 2 e pretesa della rinuncia alla procedura di protezione internazionale: un provvedimento del Tribunale di Firenze la mette in dubbio

Tribunale di Firenze, provvedimento del 25 settembre 2020

Il Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata Protezione Internazionale, interviene con un provvedimento redatto dalla Dott.ssa Luciana Breggia, Presidente della Sezione Immigrazione del Tribunale, su un caso riguardante i rapporti tra la regolarizzazione dello straniero ex dl. 34/2020 comma 2 e la procedura di protezione internazionale.

La signora A., in data 27.4.2020, presentava opposizione ex art. 35 del d.lgs n. 25 del 2008 contro il provvedimento di diniego della protezione internazionale e umanitaria emesso dalla Commissione Territoriale di Firenze chiedendo che le fosse riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria o il permesso per motivi umanitari.
In data 30.8.2020, il difensore depositava, quindi, “istanza di cessazione della materia del contendere” del seguente tenore: “La sig.ra (…), come preteso dalla Questura di Milano per la presentazione della procedura di emersione ex art. 103 comma 2 D.L 19.5.20, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere”. Il difensore allegava nota della Questura dove si elencava, tra i documenti necessari per “rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno/permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” anche “copia della rinuncia al ricorso depositata in Tribunale con ricevuta della pec”. Come oggetto della nota della Questura è indicato “convocazione per fotosegnalamento”. In sostanza, tenendo conto del rinvio per relationem effettuato dal difensore alla nota della Questura, pare che quest’ultimo abbia inteso proporre una rinuncia all’azione.

Dopo un’ampia e articolata disanima che pone al centro l’effettività della tutela del richiedente asilo (“Alla luce di quanto osservato, appare necessario accertare che il richiedente abbia avuto informazioni corrette sui casi in cui la procedura di regolarizzazione ex art. 103, II comma, comporti un ritiro della domanda e sulle relative conseguenze. Infatti, la domanda, successivamente, potrebbe solo essere riproposta nelle forme e con i presupposti della domanda reiterata e dunque con l’allegazione di nuovi elementi (art. 29, d.lgs. n 25 del 2008). Un’informazione errata circa gli obblighi del richiedente si configura, infatti, senz’altro come violazione della direttiva, nonché dell’art. 10 del d.lgs. n.25/2008 che dà attuazione alla direttiva procedure. E’ chiaro, insomma, che solo un consenso informato può fondare l’autonoma decisione del richiedente asilo circa il suo interesse o meno a coltivare la procedura di protezione e a intraprendere questa o quella strada rispetto alle sue concrete prospettive ed appare rispettoso della sua dignità“), per il quale si rimanda la lettura completa del provvedimento;
tenuto conto che “la materia non è quindi scevra da incertezze, come peraltro “l’ambiguità dell’interpretazione data dal Ministero rispetto alla concorrenza delle due procedure sembra aumentata anche dalle indicazioni contrastanti contenute nella circolare del 19/6/2020 e dal modello per la rinuncia alla procedura di protezione internazionale contenuto in quella del 7.7.2020 “;
e che “la problematicità delle indicazioni ministeriali è stata appena riconosciuta da due pronunce gemelle del Tar delle Marche del 17.9.2020 “;
la Dott.ssa Luciana Breggia conclude:

Considerate le incertezze interpretative in materia e la posta in gioco, nonché la necessità di sottoporre alle parti, in contraddittorio, le questioni sollevate, appare necessario, alla luce del potere/dovere di cooperazione e integrazione del giudice (considerando i riflessi della procedura sulla situazione sostanziale), fissare l’udienza di comparizione delle parti sottoponendo alle stesse le questioni indicate e invitando il difensore a depositare la procura come indicato“, disponendo che “il difensore depositi la procura come indicato in motivazione” e fissando l’udienza di comparizione anche personale delle parti con particolare riferimento alle questioni sopra indicate.

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Tribunale di Firenze, provvedimento del 25 settembre 2020