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Regolarizzazione: una espulsione già “consumata” può essere ostativa?

E’ vero che la legislazione in materia di regolarizzazione ovvero il D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2002, n. 222, prevede all’art. 1, comma 8, lett. a) che non possa essere ammesso alla procedura medesima chi risulti essere stato destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e, dopo l’uscita dal territorio italiano, ne abbia fatto rientro e chieda ora la regolarizzazione.

Il caso esposto è diverso perché si tratta di una vecchia espulsione eseguita nel 1996 ed è, quindi, decorso il termine dei cinque anni previsto all’art.13, comma 14, del T.U. (prima che venisse modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, c.d. Bossi – Fini), per l’operatività del divieto al rientro in Italia. Una volta trascorso questo tempo, senza alcun bisogno di presentare istanza di revoca o quant’altro, l’espulsione per legge perdeva ogni effetto, come se non ci fosse mai stata.

Ora, l’art. 12 della legge Bossi – Fini ha raddoppiato questo tempo (modificando, quindi, l’art. 13, comma 14 del T.U.) prevedendo che le espulsioni hanno effetto preclusivo all’ingresso nel territorio italiano e indirettamente in tutto lo spazio Scenghen, per dieci anni.

Tuttavia dobbiamo considerare che nel momento in cui erano già trascorsi i cinque anni vigeva la vecchia legge; il provvedimento di espulsione si era già estinto, era diventato inefficace e, quindi, non poteva più produrre nessun effetto.

Se le modifiche apportate successivamente da una nuova legge (legge Bossi – Fini) hanno avuto l’effetto di raddoppiare il temine previamente stabilito, di certo tale previsione non può estendersi ai provvedimenti che abbiano già perduto ogni effetto in base alla vecchia legge.
In altre parole è da escludere che la nuova legge abbia un effetto retroattivo al punto da incidere su questioni che si sono già esaurite sotto la validità della vecchia legge.

Si presume che se la questura ha fornito all’interessato una informazione generica relativamente a tale questione, probabilmente ciò è dovuto al fatto che non si erano resi conto che si trattava di una espulsione che aveva già perso ogni effetto. Di conseguenza non dovrebbero esserci problemi per il perfezionamento della regolarizzazione e, nel caso venisse comunicato il diniego alla prosecuzione della stessa, ci sarebbero tutti gli elementi per promuovere un ricorso con successo.