Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Residenza ai richiedenti asilo: il Tribunale ordina al Sindaco di Riccione l’iscrizione anagrafica

Tribunale di Bologna, ordinanza del 23 settembre 2019

Si segnala un’altra importante pronuncia di accoglimento della domanda di iscrizione anagrafica. Questa volta il Tribunale, come nei precedenti casi di Bologna e Firenze citati nell’ordinanza, accoglie il ricorso di un richiedente asilo nigeriano che si è visto negare dal Sindaco di Riccione l’iscrizione anagrafica sulla base del decreto sicurezza, ordinando nel contempo l’iscrizione nel comune romagnolo.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Bologna, ordinanza del 23 settembre 2019

Come riporta ASGI in questa esauriente raccolta di pronunce, “sono ormai numerose le pronunce giudiziarie che riconoscono il diritto del richiedente asilo alla iscrizione anagrafica: tutte hanno affermato una interpretazione dell’art. 13 DL 113/18 secondo la quale l’affermazione ivi contenuta secondo la quale il permesso di soggiorno per richiesta asilo “non costituisce titolo” per l’iscrizione anagrafica avrebbe soltanto l’effetto di far venire meno il “regime speciale” introdotto dall’art. 8 DL. 17.2.17 n.13 conv. in L. 13.4.17 n. 46 (secondo il quale i richiedenti asilo venivano iscritti all’anagrafe sulla base della dichiarazione del titolare della struttura ospitante) e riportare il richiedente al regime ordinario: quello cioè della verifica della dimora abituale, come previsto anche per il cittadino italiano, al quale lo straniero regolarmente soggiornante è parificato ai sensi dell’art. 6, comma 7 TU immigrazione”.