Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Tratto dall Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 405 del 30 dicembre 2006

Rettifica del regolamento 1932/2006/CE del 21 dicembre 2006

Modifica al regolamento 539/2001/CE che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

Il regolamento (CE) n. 1932/2006 va letto come segue:

Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio
del 21 dicembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

Il consiglio dell’unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, punto 2, lettera b), punto i),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La composizione degli elenchi di paesi terzi che figurano negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (1) dovrebbe essere e restare coerente con i criteri enumerati nel considerando 5 del richiamato regolamento. Sarebbero necessari alcuni spostamenti di paesi terzi da un allegato all’altro, in particolare in considerazione dell’immigrazione clandestina e di motivi di ordine pubblico.

(2) Si dovrebbe spostare la Bolivia all’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001. La data di entrata in vigore dell’obbligo di visto per i cittadini boliviani dovrebbe essere scelta in modo da permettere agli Stati membri di denunciare in tempo gli accordi bilaterali che li legano alla Bolivia e di prendere tutte le disposizioni amministrative e organizzative necessarie per introdurre l’obbligo del visto in questione.

(3) Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados, Maurizio, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis e le Seicelle dovrebbero essere spostati all’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001.
È opportuno che l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di questi paesi non entri in vigore prima della conclusione di un accordo bilaterale di esenzione dal visto tra la Comunità europea e il paese in questione.

(4) I due allegati del regolamento (CE) n. 539/2001 dovrebbero essere esaurienti. A tal fine, è opportuno aggiungere a ciascuno degli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001 una rubrica che permetta di stabilire il regime di visti che gli Stati membri devono applicare alle categorie di persone per le quali, fino ad oggi, alcuni Stati membri prevedevano l’obbligo di visto e altri no.
È opportuno aggiungere all’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 diverse categorie di cittadini britannici che non sono cittadini del Regno Unito ai sensi del diritto comunitario e, d’altro canto, aggiungere all’allegato II i cittadini “British Nationals (Overseas)”.

(5) Gli Stati membri possono prevedere esenzioni all’obbligo del visto per i titolari di alcuni passaporti diversi da quelli ordinari. È opportuno precisare la natura di tali passaporti speciali. Inoltre, è necessario far riferimento nel regolamento (CE) n. 539/2001 alle procedure applicabili in caso di ricorso a tali esenzioni.

(6) Gli Stati membri hanno la possibilità di dispensare dal visto i rifugiati statutari e tutti gli apolidi, sia coloro che rientrano nell’ambito della convenzione sullo stato degli apolidi del 28 settembre 1954 sia coloro che ne sono esclusi, nonché gli allievi di istituti scolastici partecipanti ad un viaggio di istruzione, allorquando le persone di questa categoria risiedono in uno dei paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001.
Un’esenzione di pieno diritto dall’esigenza di visto esiste già per queste tre categorie di persone che risiedono nell’area Schengen, allorquando esse vi entrano o vi rientrano; si dovrebbe introdurre un’esenzione generale per persone di quelle categorie residenti in uno Stato membro che non fa ancora parte dell’area Schengen, nella misura in cui l’entrata o il rientro nel territorio di un altro Stato membro vincolato dall’acquis di Schengen li riguarda.

(7) Il regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (2), rende necessario prevedere una nuova esenzione dall’obbligo del visto per i titolari di permessi per il traffico frontaliero locale.

(8) Il regime relativo alle possibilità di esenzione all’obbligo del visto dovrebbe rispecchiare integralmente la realtà delle prassi.
Alcuni Stati membri esentano dal visto i membri delle forze armate cittadini dei paesi terzi di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, che si spostano nell’ambito dell’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico o del Partenariato per la pace.
Tali esenzioni, fondate su obblighi internazionali che non rientrano nel diritto comunitario, dovrebbero tuttavia essere oggetto di un riferimento in tale regolamento per motivi di certezza del diritto.

(9) Le modifiche successive subite dal regolamento (CE) n. 539/2001 impongono uno sforzo diretto a migliorarne la struttura e la leggibilità mediante una rifusione cui occorrerà procedere in futuro.

(10) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e con il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), che rientra nel settore di cui all’articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4) relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

(11) Il Regno Unito e l’Irlanda non sono vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001. Essi non partecipano quindi all’adozione del presente regolamento e di conseguenza non sono da esso vincolati, né soggetti alla sua applicazione.

(12) In relazione alla Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che ricade nell’ambito contemplato dall’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5),

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è modificato come segue:

1) l’articolo 1 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
“Fatti salvi gli obblighi che discendono dall’accordo europeo relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari e gli apolidi devono essere muniti di un visto per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è un paese terzo che figura nell’elenco dell’allegato I del presente regolamento.”;
b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
“Inoltre, sono esentati dall’obbligo di visto:
– i cittadini dei paesi terzi di cui all’elenco dell’allegato I del presente regolamento, titolari di permessi per il traffico frontaliero locale rilasciati dagli Stati membri in applicazione del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione di Schengen [******], allorché tali titolari esercitano il loro diritto nell’ambito di un regime di traffico frontaliero locale,
– gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell’elenco dell’allegato I, che risiedono in uno Stato membro che applica la decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un’azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera b), del trattato sull’Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro [], quando partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell’istituto,
– i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalità di nessun paese, che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro.

2) l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 539/2001 è abrogato;

3) l’articolo 4 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali, di passaporti speciali, conformemente a una delle procedure previste dall’articolo 1, paragrafo 1, e dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame della domanda di visto [];
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2. Uno Stato membro può dispensare dall’obbligo del visto:
a) gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell’elenco dell’allegato I, che risiedono in un paese terzo che figura nell’elenco dell’allegato II o in Svizzera e in Liechtenstein, quando tali allievi partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell’istituto;
b) i rifugiati statutari e gli apolidi, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è uno dei paesi terzi dell’allegato II;
c) i membri delle forze armate che si spostano nell’ambito della NATO e del Partenariato per la pace e titolari dei documenti d’identità e di missione previsti dalla convenzione tra gli Stati partecipanti all’organizzazione del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate del 19 giugno 1951.”;

4) l’allegato I è modificato come segue:
a) nella parte 1:
i) è aggiunta la menzione della Bolivia;
ii) sono soppresse le menzioni di Antigua e Barbuda, Bahama, delle Barbados, di Maurizio, di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis e delle Seicelle;
iii) la menzione di “Timor Est” è sostituita dalla menzione di “Timor-Leste”;
iv) la menzione di “Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro)” è sostituita dalle menzioni di “Serbia” e “Montenegro”;
v) [modifica che non riguarda la versione italiana];
b) è aggiunta la seguente parte:
“3. Cittadini britannici che non hanno la qualità di cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord ai sensi del diritto comunitario:
British Overseas Territories Citizens che non hanno diritto di residenza nel Regno Unito
British Overseas Citizens
British Subjects che non hanno diritto di residenza nel Regno Unito
British Protected Persons”;

5) l’allegato II è modificato come segue:
a) nella parte 1:
i) è soppressa la menzione della Bolivia;
ii) sono aggiunte le menzioni seguenti:
“Antigua e Barbuda (*)
Bahama (*)
Barbados (*)
Maurizio (*)
Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis (*)
Seicelle (*)”;
iii) è inserita la seguente nota:
“(*) Le esenzioni dalle esigenze di visto sono d’applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso con la Comunità europea.”;
iv) il riferimento a “Brunei” è sostituito da un riferimento a “Brunei Darussalam”;
b) è aggiunta la seguente parte:
“3. Cittadini britannici che non hanno la qualità di cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai sensi del diritto comunitario:
British Nationals (Overseas)”.

Articolo 2

Gli Stati membri attuano l’obbligo del visto per i cittadini boliviani a partire dal 1o aprile 2007.
Gli Stati membri danno attuazione all’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Antigua e Barbuda, delle Bahamas, delle Barbados, di Maurizio, di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis e delle Seicelle a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo di esenzione dal visto tra la Comunità europea e il paese terzo interessato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. Korkeaoja

(1) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3).
(2) Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(4) GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.
(5) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.
[******] GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1.
[] GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1.”;
[] GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato dalla decisione 2004/927/CE (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45).”;