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Richiedenti asilo e iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale in assenza di residenza

Tribunale di Napoli, ordinanza del 10 luglio 2019

Con ordinanza depositata il 10 luglio u.s. il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso di un richiedente asilo, chiarendo che la mancata iscrizione anagrafica non influisce in alcun modo sul diritto all’iscrizione al sistema sanitario nazionale.

Il rifiuto opposto dall’ASL Napoli 2 Nord di iscrivere un richiedente asilo nigeriano costituisce pertanto discriminazione ai sensi degli artt. 34 e 43 del T.U. immigrazione: non vi è infatti alcuna correlazione tra la mancata iscrizione all’anagrafe e il diritto al medico di base garantito a tutti gli stranieri regolarmente dimoranti sul territorio.

Secondo il Tribunale infatti “l’iscrizione anagrafica non costituisce requisito necessario ai fini dell’erogazione dei servizi minimi essenziali, in ragione della protezione che lo Stato assicura ai richiedenti asilo, titolari di una condizione giuridica soggettiva a cui sono connessi diritti e obblighi peculiari, ex art. 117 della Costituzione”.

In ogni caso basterebbe affidarsi all’interpretazione letterale dell’art. 34 TU immigrazione il quale assicura il diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN -tra gli altri- ai titolari del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Tale disposizione è rimasta infatti immutata a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 113/2018 convertito in l. 132.

Ricapitolando l’iscrizione al SSN avviene presso la ASL territorialmente competente rispetto al domicilio riportato nel permesso di soggiorno.
I documenti necessari sono: il permesso di soggiorno (in alcune regioni viene anche accettato il cedolino) e il codice fiscale (che deve essere richiesto prima all’Agenzia Entrate territorialmente competente). In nessun caso vi è l’obbligo di produrre all’ASL la carta di identità o altro documento attestante la residenza.

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Tribunale di Napoli, ordinanza del 10 luglio 2019