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Richiedenti protezione internazionale ancora senza iscrizione anagrafica. L’Osservatorio Migranti di Verona scrive a Prefettura e agli enti gestori

La Prefettura si faccia parte attiva perché le disposizioni previste dalla normativa vengano attuate

Il Decreto legge n. 130 del 21 ottobre 2020, pubblicato sulla G.U. n.261 del 21 ottobre 2020, nelle sue premesse “ravvisa la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme in materia di iscrizione anagrafica dello straniero…”.

L’art. 3 comma 2 l’art. 5 bis del decreto legislativo 18 agosto 2015 , n.142 viene così modificato: “il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno… ovvero la ricevuta … è iscritto nell’anagrafe della popolazione residente...”.

La modalità anagrafica prevista è quella di considerare il CAS alla stregua di una convivenza.

Si precisa anche che “ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l’iscrizione anagrafica, è rilasciata… una carta di identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni“.

Riteniamo necessario che la Prefettura si faccia parte attiva perché, finalmente, le disposizioni previste dalla normativa vengano attuate per tutti e tutte, ovunque, per la nella sua duplice veste di responsabile della gestione dei centri di accoglienza e di vigilante delle funzioni statali (anagrafe, stato civile, servizi elettorali) assolte dalle Amministrazioni locali.

Si ricorda che già il 14 agosto 2020 la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno con circolare n.10 chiedeva ai Prefetti di informare i Sindaci di quanto previsto dalla Corte Costituzionale n.186 del 9 luglio 2020 che ha dichiarato l’illegittimità incostituzionale dell’art.13 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito , con modifiche, nella legge 1 dicembre 2018, n.132.
La stessa circolare ricordava che già dal 6 agosto venivano meno gli effetti dell’art.13 della legge 113/2018 citata e che quindi le iscrizioni anagrafiche nella popolazione residente dei richiedenti protezione internazionali accolti nei CAS, dovevano essere riattivate.

Ci risulta purtroppo che molti richiedenti siano già stati gravemente penalizzati in passato, cioè prima del 4 ottobre 2018, quando la normativa lo consentiva, causa boicottaggio di alcuni Comuni e negligenza di alcuni enti gestori.

Tale situazione permane tuttora dopo la sentenza della Cassazione e la pubblicazione del Decreto legge, malgrado le richieste avanzate di iscrizione avanzate dagli ospiti dei CAS.

Ci auguriamo che tale situazione non debba ripetersi ancora sotto gli occhi della Prefettura.

Sollecitiamo tutti e tutte i gestori a dare attuazione quanto prima a quanto previsto dalla normativa.

Da parte nostra ci impegniamo a monitorare il sistema e a segnalare eventuali anomalie.

Il decreto precisa che è “un obbligo” del responsabile C.A.S. dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

Dato che è prevista una cancellazione immediata in caso di revoca delle misure di accoglienza o dell’allontanamento no giustificato dal CAS, è necessario che i richiedenti vengano bene informati di questa procedura e provvedano, nel caso di cambio di dimora, a richiedere il trasferimento di residenza.