Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Richiesta di annullamento delle circolari del Sindaco del comune di Caravaggio e di altri Sindaci di comuni della provincia di Bergamo

Impedimento alla celebrazione di matrimoni ove almeno uno degli sposi sia nella condizione di straniero non regolarmente presente in Italia

Abbiamo appreso dagli organi di stampa che 43 sindaci di altrettanti comuni della provincia di Bergamo sembrano intenzionati a seguire l’esempio del loro collega di Caravaggio, emanando un provvedimento nelle forme di una circolare o di un’ordinanza o di una delibera rivolta ai rispettivi uffici di stato civile, in base alla quale verrebbe rifiutata la celebrazione del matrimonio al cittadino extracomunitario che si trovi in Italia privo del titolo di soggiorno.
Dalle cronache giornalistiche, sembrerebbe che il Prefetto di Bergamo abbia già comunicato un invito formale al Sindaco di Caravaggio a revocare tale determinazione, preavvertendo l’adozione, in difetto di ottemperanza, di una vera e propria diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, di un eventuale provvedimento in autotutela. In effetti, il Prefetto può in base al comma 8 dell’art.54 Dlgs 267/2000 nominare un commissario ad acta anche per adottare ogni “contrarius actus” (CdS V^ Sez. n°1551/2007).

In considerazione quindi della falsa rappresentazione che da questi fatti i cittadini possono trarre con riferimento ai poteri del Sindaco – il proliferare di dette iniziative induce a ritenere le città italiane “governate” e non “amministrate” dai Sindaci – e della conclamata lesione ai diritti della persona che dette iniziative possono comportare – come di seguito meglio analiticamente esposto, l’A.S.G.I. intende quindi con la presente sollecitare il Prefetto della provincia di Bergamo a perseguire nell’azione di esercizio dei poteri di autotutela, sostitutivi e di controllo, nei confronti delle circolari di detti Sindaci, verificandone l’illeggitimità e l’illeicità e conseguentemente procedere al loro annullamento, qualora i Sindaci non intendano autonomamente revocare i provvedimenti.

In alternativa, si sollecita l’autorità di governo ad esercitare nei confronti delle circolari medesime i poteri di controllo straordinario previsti dall’art. 138 del T.U.O.E.L. (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali- D.lgs. n. 267/2000), che dà facoltà al Governo, sentito il Consiglio di Stato, di annullare gli atti delle Pubbliche Amministrazioni, viziati da incompetenza, eccesso di potere, o violazione di leggi o regolamenti generali o speciali.

La lettera dell’ASGI inviata al Governo ai Ministeri dell’Interno e della Solidarieta’ sociale, al Prefetto di Bergamo, all’UNAR e all’ANCI.