Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Richiesta reiterata di asilo – La Questura per mezzo del suo comportamento silente ed omissivo non può impedire che il procedimento abbia inizio

Tribunale di Bari, ordinanza del 15 luglio 2020

Il ricorrente, per il tramite del proprio legale di fiducia, avanzava tramite pec, richiesta reiterata di asilo alla Questura di Foggia, competente territorialmente in base al luogo di attuale dimora, chiedendo nel contempo la convocazione presso gli Uffici della Questura al fine di provvedere alla relativa formalizzazione ed agli adempimenti successivi e conseguenziali. La Questura mancava di riscontrare la predetta richiesta, esponendo il richiedente al rischio di espulsione e rimpatrio e lasciandolo di fatto privo di idoneo permesso di soggiorno, subendo pertanto il ricorrente una indebita stasi per mezzo della condotta silente dell’Amministrazione.
Veniva pertanto adito il Tribunale di Bari con procedimento d’urgenza ex art. 700 il quale, nell’accogliere il ricorso ordinando alla Questura di provvedere ad istruire la pratica entro giorni 10, così argomentava:

sotto il profilo esclusivamente cautelare, l’esistenza di una danno grave ed irreparabile alla persona conseguenza diretta della condotta omissiva dell’Ufficio pubblico, con la realizzazione di una arresto del procedimento, non consentendo, de facto, di attivare la complessa procedura che potrebbe condurre al riconoscimento di una delle forme di tutela prevista dal nostro ordinamento (…) l’intervento cautelare risulta astrattamente strumentale all’esercizio del diritto assoluto, nonché costituzionalmente garantito dall’art.10, comma terzo, Cost., di avanzare una domanda di protezione internazionale; (…) viene infatti prospettata una situazione nella quale il ricorrente si sarebbe visto negare la possibilità di presentare la domanda, seppur reiterata, di protezione internazionale da parte della Questura di Foggia in quanto non convocato presso quegli Uffici, nonostante vi fosse stata specifica richiesta in merito (…) non potendo, quindi, l’Autorità locale di pubblica sicurezza, per mezzo del suo comportamento silente ed omissivo, impedire che il procedimento in questione abbia inizio e, in ipotesi, pervenga all’accoglimento della richiesta ovvero consenta l’impugnazione giurisdizionale del provvedimento negativo…

Ciò premesso in ordine alla giurisdizione ed all’ambito del presente giudizio cautelare deve rilevarsi come vi siano sufficienti elementi che fanno ritenere sussistente il fumus boni iuris ed il periculum in mora richiesti dalla norma processuale che ha dato il via al presente procedimento ex art. 700 cod. proc. civ.
Si ritiene sussista, infatti, una situazione di fatto che realizza un impedimento all’esercizio di un diritto inalienabile della persona, quale quello di richiedere la protezione dello Stato ospitante, costituzionalmente tutelato dall’art. 10, comma terzo, Cost. Tale situazione espone il cittadino straniero al rischio potenzialmente irreparabile di un rinvio nel paese di provenienza, oltre a concretare un impedito accesso a forme minime di assistenza ed qualsiasi opportunità di integrazione sul territorio. L’impossibilità di formalizzare la richiesta di protezione internazionale ha, infatti, determinato il perpetuarsi della condizione di irregolarità del ricorrente, con il conseguente pericolo di espulsione, causando altresì l’impossibilità di accedere al lavoro ed ai diritti connessi alla presenza regolare sul territorio, tra cui il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo.

Ne discende, quindi, che la Questura di Foggia, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 2-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, una volta ricevuta la volontà del richiedente di voler presentare la domanda di protezione internazionale attraverso la mail inviata a mezzo PEC da parte del legale, avrebbe dovuto, entro tre giorni, ovvero tredici giorni qualora in presenza di un elevato numero di domande, provvedere a verbalizzare la domanda e trasmettere la stessa alla competente Commissione, la quale avrebbe dovuto, qualora compulsata, valutare la sussistenza o meno dei presupposti di cui all’art 29-bis D.Lvo n. 25/2008, eventualmente dichiarando inammissibile l’istanza senza un previo esame.

La parte richiedente, da parte sua, ha adeguatamente documentato la presentazione di una richiesta di appuntamento per poter presentare domanda di protezione internazionale reiterata, per mezzo di mail inviata ad indirizzo di posta elettronica che risulta essere conforme alle indicazioni dei contatti con l’esterno da parte della Questura di Foggia. Nonostante sia stata formulata istanza nell’aprile del 2019 con la rappresentazione della esplicita volontà di presentare la domanda di protezione, istanza completa di quanto necessario per una convocazione del ricorrente, nessun cenno di risposta è stato inviato al richiedente; condotta omissiva che, in considerazione della mancata costituzione del Ministero dell’Interno e dell’assenza di elementi di segno contrario rilevabili dagli atti del giudizio cautelare, deve ritenersi vieppiù confermata”.

Pertanto così concludeva il provvedimento del Tribunale di Bari:
ordina al Questore di Foggia di provvedere a ricevere e registrare la domanda reiterata di protezione internazionale di (…) entro giorni 10 dalla pubblicazione del presente provvedimento e di trasmettere la stessa alla Commissione Territoriale per le valutazioni di competenza, mediante inserimento del modello C/3 nella procedura Vestanet“.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Bari, ordinanza del 15 luglio 2020