E’ ormai in vigore dal 5 novembre dello scorso anno il decreto legislativo n. 260 del 3 ottobre 2008 con il quale il Governo ha introdotto nuove norme restrittive per i ricongiungimenti familiari.
Per qunato riguarda i genitori ultrasessantacinquenni è richiesta un’assicurazione sanitaria, o altro titolo idoneo non meglio specificato, che garantisca la copertura di tutti i rischi sul territorio. In alternativa è richiesta l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale previo pagamento del contributo il cui importo è fissato dal Governo.
Il decreto che doveva però stabilire entro il 30 ottobre 2008 l’importo del contributo ai fini dell’iscrizione al S.S.N. non è mai arrivato così, con una circolare, il 17 febbraio, il Ministero ha introdotto alcune disposizioni ulteriori per chiarire le caratteristiche dell’assicurazione sanitaria.
Nella circolare il Ministero specifica che:
– l’assicurazione sanitaria deve essere a tempo indeterminato, senza cioè scadenza;
– deve coprire i rischi di malattia, infortunio e maternità;
– deve essere stipulata entro 8 giorni dall’ingresso in Italia e prima della presentazione allo Sportello Unico;
– ai fini della presentazione delle istanze, sarà sufficiente redigere una dichiarazione di impegno a sottoscrivere la polizza
Singolare il punto con il quale si stabilisce la validità dell’assicurazione solo se copre i rischi di maternità. Si tratta infatti dell’ingresso di genitori che hanno oltre 65 anni.
Successivamente, il 24 febbraio, è intervenuta una circolare del Ministero della Salute a chiarire che le prestazioni urgenti ed essenziali concesse prima della stipula della polizza, dovranno ritenersi a carico dell’interessato.
– Circolare del Ministero della Salute del 24 febbraio 2009
– Circolare del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2009
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