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Ricongiungimenti – Sospeso automatismo del rifiuto del rinnovo e conseguente espulsione

a cura dell' Avv. Marco Paggi

Il recente D.Lgs n.5/2007, che ha recepito la Direttiva n. 86/2003/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, ha ampliato le ipotesi in cui questo è riconosciuto.
In particolare, ha soppresso l’automatismo del rifiuto del permesso di soggiorno, o del rifiuto del rilascio, o del rifiuto del rinnovo, come pure l’automatismo dell’espulsione, nel caso in cui si tratti di stranieri che, in Italia, siano legati da rapporti familiari con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.

Il Decreto Legislativo ha previsto che, nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio o di revoca del permesso di soggiorno, si tenga conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo.

Questa norma è stata concepita proprio per l’ipotesi in cui, secondo le norme generali, sussistano delle cause ostative, cioè delle cause che impediscono di rilasciare o di rinnovare il permesso di soggiorno, o addirittura delle circostanze che imporrebbero altrimenti l’emanazione del provvedimento di espulsione.
In questo caso appunto, le cause ostative, come ad esempio le condanne per reati o i provvedimenti amministrativi di espulsione, non dovrebbero operare automaticamente, in quanto è necessario tener conto dell’esistenza di vincoli familiari, della loro natura, e del grado di inserimento socio-economico della famiglia sul tessuto nazionale.
Lo stesso Decreto Legislativo ha ritoccato poi i requisiti e la definizione dei beneficiari della ricongiunzione familiare